La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 7827/2005) ha stabilito che "pur non facendo fede fino a querela di falso l'attestazione dell'ufficiale notificante in ordine al rapporto tra il soggetto che riceve in consegna l'atto e il destinatario dello stesso, tale rapporto deve presumersi quando colui che nega di avere ricevuto l'atto, non dimostri, con idonei mezzi di prova, la inesistenza dello stesso". I Giudici del Palazzaccio, nel caso di specie, hanno ritenuto che "le affermazioni del ricorrente sul fatto che lo stabile di sua residenza è diverso da quello dove chi ha avuto in consegna l'atto fa il portiere e sulla mancanza del serizio di portierato nel palazzo ove egli risiede, anche se veritiere, non smentiscono in modo certo che il C. non svolga attività di portierato pure per l'edificio dove abita e ha studio il ricorrente; nella realtà, lo stesso fatto che in ben sette occasioni, il C. ha ricevuto i verbali in sede di notifica qualificandosi portiere conferma la presunzione di veridicità del rapporto tra lui e il ricorrente e il buon fine delle notificazioni dei verbali al loro destinatario, al quale deve presumersi si sia data notizia della notifica, anche con la raccomandata di cui al quarto comma dell'art. 139 c.p.c. spedita presso lo stabile di residenza".
Motivi della decisione
1. L'unico motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 13 9 c.p.c. e omessa, carente e inadeguata motivazione su punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, 1^(5e) comma, n. 3 e 5, c.p.c. Il giudice di pace di Roma ha ritenuto regolari le notifiche di sette dei verbali di contestazione di violazioni del C.D.S., consegnati dall'ufficiale notificante a tal "C. Oliviero, autodefinitosi portiere" ed ha violato in tal modo l'art. 139 c.p.c. La sentenza di merito non rileva che la norma prescrive, al primo comma, i luoghi dove il notificatore deve cercare il destinatario dell'atto e, al secondo comma, l'ordine preferenziale dei soggetti ai quali deve consegnare la copia dell'atto in assenza nei detti luoghi di colui al quale l'atto deve notificarsi, individuati anzitutto nei familiari e nelle persone addette all'ufficio e solo, in via subordinata, nel portiere dello stabile dove è l'abitazione o l'ufficio di colui al quale l'atto deve notificarsi (art. 139, 3^(5e) comma, c.p.c). Secondo il ricorrente, avendo egli uno studio che difficilmente rimaneva privo di personale, è dubbia la veridicità delle ricerche che il notificante avrebbe fatto in tre diverse occasioni senza trovare nessuno dei consegnatari del 2^(5e) comma dell'art. 139 c.p.c. e con la consegna della copia dei verbali alla persona qualificatasi come portiere.
Il Giudice di pace non ha considerato che il C. era portiere dello stabile al n. civico 128 di Corso XXXX, come risulta da alcuni dei verbali opposti e in atti (n.ri 601532757, 601532730, 601532722), mentre lo stabile ove è la residenza del T. è al civico XXX, del medesimo Corso, palazzo privo di portineria dal 1978, come dichiarato dall'opponente in sede di merito senza contestazioni della controparte. Contraddittoria è la sentenza impugnata nel ritenere regolare la notificazione a un soggetto che si autodefinisce portiere, mentre dai tre verbali sopra richiamati risulta che tale qualifica egli ha in riferimento all'altro stabile al Corso Trieste n. 128. 2. Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha chiarito che alla cartella esattoriale con iscrizione a ruolo di somme a titolo di sanzioni amministrative il destinatario può opporsi con più mezzi: a) con impugnazione dell'ordinanza- ingiunzione o del verbale di accertamento, di cui il destinatario ha notizia per la prima volta con la cartella, ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 24 novembre 1989 n. 681; b) con opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., che neghi l'esistenza del titolo legittimo o deduca il sopravvenire di fatti estintivi dell'obbligo come la prescrizione; c) con opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., per vizi della cartella (in tal senso, tra molte, Cass. 28 novembre 2003 n. 18207, 28 giugno 2002 n. 9498, 9 marzo 2001 n. 3450 e S.U. 9 novembre 2000 n. 1162).
Nel caso di specie, in cui la contestazione della cartella si fonda per le sanzioni per le quali risulta confermata la legittimità della iscrizione a ruolo, sulla omessa ricezione dei verbali di contestazione, la impugnazione della cartella deve qualificarsi come opposizione agli stessi verbali di contestazione dei quali l'opponente afferma di non avere ricevuto notizia tempestiva, ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. n. 681 del 1989.
I dubbi espressi dal ricorrente sulle ricerche operate dall'ufficiale notificante e sulla rilevata assenza dei soggetti a cui consegnare le copie dei verbali ai sensi dell'art. 139, 1^(5e) e 2^(5e) comma, c.p.c. prima della loro consegna al portiere, costituiscono motivi inammissibili di ricorso: dette ricerche e certificazioni di assenza esprimono attività che il pubblico ufficiale notificante attesta come compiute da lui medesimo, ai sensi dell'art. 2700 c.c., con carattere di fede pubblica e comportano la necessità della querela di falso, per escludere la verità di quanto dalle stesse emerge.
In realtà il ricorso non nega che dalla relata risultano effettuate le ricerche, obbligatorie prima della consegna al portiere (cfr. S.U. 12 ottobre 2000 n. 1097) , ma dubita solo che esse vi siano state veramente e, per tale profilo, è inammissibile. Questa Corte ha più volte affermato poi che, pur non facendo fede fino a querela di falso l'attestazione dell'ufficiale notificante in ordine al rapporto tra il soggetto che riceve in consegna l'atto e il destinatario dello stesso, tale rapporto deve presumersi quando colui che nega di avere ricevuto l'atto, non dimostri, con idonei mezzi di prova, la inesistenza dello stesso (tra molte, cfr. Cass. 28 ottobre 2003 n. 16164, 24 luglio 2000 n. 9658, 5 ottobre 1998 n. 9875). Nel caso, le affermazioni del ricorrente sul fatto che lo stabile di sua residenza è diverso da quello dove chi ha avuto in consegna l'atto fa il portiere e sulla mancanza del servizio di portierato nel palazzo ove egli risiede, anche se veritiere, non smentiscono in modo certo che il C. non svolga attività di portierato pure per l'edificio dove abita e ha studio il ricorrente; nella realtà, lo stesso fatto che in ben sette occasioni, il C. ha ricevuto i verbali in sede di notifica qualificandosi portiere conferma la presunzione di veridicità del rapporto tra lui e il ricorrente e il buon fine delle notificazioni dei verbali al loro destinatario, al quale deve presumersi si sia data notizia della notifica, anche con la raccomandata di cui al quarto comma dell'art. 139 c.p.c. spedita presso lo stabile di residenza. Esclusa ogni contraddizione della scarna motivazione della sentenza impugnata, per essere compatibile la qualifica con la quale il consegnatario dell'atto notificato si è autodefinito con la documentazione in atti prodotta dall'opponente, il ricorso deve essere rigettato, non risultando esibiti dallo stesso nel merito documenti nè articolati mezzi di prova idonei a smentire il rapporto del C. con il T. e la ricezione da quest'ultimo dei verbali. Nulla deve disporsi per le spese, non essendosi difeso in questa sede il Comune di Roma.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2005.
Leggi la motivazione della sentenza
Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile Sentenza 15-04-2005, n. 7827Motivi della decisione
1. L'unico motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 13 9 c.p.c. e omessa, carente e inadeguata motivazione su punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, 1^(5e) comma, n. 3 e 5, c.p.c. Il giudice di pace di Roma ha ritenuto regolari le notifiche di sette dei verbali di contestazione di violazioni del C.D.S., consegnati dall'ufficiale notificante a tal "C. Oliviero, autodefinitosi portiere" ed ha violato in tal modo l'art. 139 c.p.c. La sentenza di merito non rileva che la norma prescrive, al primo comma, i luoghi dove il notificatore deve cercare il destinatario dell'atto e, al secondo comma, l'ordine preferenziale dei soggetti ai quali deve consegnare la copia dell'atto in assenza nei detti luoghi di colui al quale l'atto deve notificarsi, individuati anzitutto nei familiari e nelle persone addette all'ufficio e solo, in via subordinata, nel portiere dello stabile dove è l'abitazione o l'ufficio di colui al quale l'atto deve notificarsi (art. 139, 3^(5e) comma, c.p.c). Secondo il ricorrente, avendo egli uno studio che difficilmente rimaneva privo di personale, è dubbia la veridicità delle ricerche che il notificante avrebbe fatto in tre diverse occasioni senza trovare nessuno dei consegnatari del 2^(5e) comma dell'art. 139 c.p.c. e con la consegna della copia dei verbali alla persona qualificatasi come portiere.
Il Giudice di pace non ha considerato che il C. era portiere dello stabile al n. civico 128 di Corso XXXX, come risulta da alcuni dei verbali opposti e in atti (n.ri 601532757, 601532730, 601532722), mentre lo stabile ove è la residenza del T. è al civico XXX, del medesimo Corso, palazzo privo di portineria dal 1978, come dichiarato dall'opponente in sede di merito senza contestazioni della controparte. Contraddittoria è la sentenza impugnata nel ritenere regolare la notificazione a un soggetto che si autodefinisce portiere, mentre dai tre verbali sopra richiamati risulta che tale qualifica egli ha in riferimento all'altro stabile al Corso Trieste n. 128. 2. Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha chiarito che alla cartella esattoriale con iscrizione a ruolo di somme a titolo di sanzioni amministrative il destinatario può opporsi con più mezzi: a) con impugnazione dell'ordinanza- ingiunzione o del verbale di accertamento, di cui il destinatario ha notizia per la prima volta con la cartella, ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 24 novembre 1989 n. 681; b) con opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., che neghi l'esistenza del titolo legittimo o deduca il sopravvenire di fatti estintivi dell'obbligo come la prescrizione; c) con opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., per vizi della cartella (in tal senso, tra molte, Cass. 28 novembre 2003 n. 18207, 28 giugno 2002 n. 9498, 9 marzo 2001 n. 3450 e S.U. 9 novembre 2000 n. 1162).
Nel caso di specie, in cui la contestazione della cartella si fonda per le sanzioni per le quali risulta confermata la legittimità della iscrizione a ruolo, sulla omessa ricezione dei verbali di contestazione, la impugnazione della cartella deve qualificarsi come opposizione agli stessi verbali di contestazione dei quali l'opponente afferma di non avere ricevuto notizia tempestiva, ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. n. 681 del 1989.
I dubbi espressi dal ricorrente sulle ricerche operate dall'ufficiale notificante e sulla rilevata assenza dei soggetti a cui consegnare le copie dei verbali ai sensi dell'art. 139, 1^(5e) e 2^(5e) comma, c.p.c. prima della loro consegna al portiere, costituiscono motivi inammissibili di ricorso: dette ricerche e certificazioni di assenza esprimono attività che il pubblico ufficiale notificante attesta come compiute da lui medesimo, ai sensi dell'art. 2700 c.c., con carattere di fede pubblica e comportano la necessità della querela di falso, per escludere la verità di quanto dalle stesse emerge.
In realtà il ricorso non nega che dalla relata risultano effettuate le ricerche, obbligatorie prima della consegna al portiere (cfr. S.U. 12 ottobre 2000 n. 1097) , ma dubita solo che esse vi siano state veramente e, per tale profilo, è inammissibile. Questa Corte ha più volte affermato poi che, pur non facendo fede fino a querela di falso l'attestazione dell'ufficiale notificante in ordine al rapporto tra il soggetto che riceve in consegna l'atto e il destinatario dello stesso, tale rapporto deve presumersi quando colui che nega di avere ricevuto l'atto, non dimostri, con idonei mezzi di prova, la inesistenza dello stesso (tra molte, cfr. Cass. 28 ottobre 2003 n. 16164, 24 luglio 2000 n. 9658, 5 ottobre 1998 n. 9875). Nel caso, le affermazioni del ricorrente sul fatto che lo stabile di sua residenza è diverso da quello dove chi ha avuto in consegna l'atto fa il portiere e sulla mancanza del servizio di portierato nel palazzo ove egli risiede, anche se veritiere, non smentiscono in modo certo che il C. non svolga attività di portierato pure per l'edificio dove abita e ha studio il ricorrente; nella realtà, lo stesso fatto che in ben sette occasioni, il C. ha ricevuto i verbali in sede di notifica qualificandosi portiere conferma la presunzione di veridicità del rapporto tra lui e il ricorrente e il buon fine delle notificazioni dei verbali al loro destinatario, al quale deve presumersi si sia data notizia della notifica, anche con la raccomandata di cui al quarto comma dell'art. 139 c.p.c. spedita presso lo stabile di residenza. Esclusa ogni contraddizione della scarna motivazione della sentenza impugnata, per essere compatibile la qualifica con la quale il consegnatario dell'atto notificato si è autodefinito con la documentazione in atti prodotta dall'opponente, il ricorso deve essere rigettato, non risultando esibiti dallo stesso nel merito documenti nè articolati mezzi di prova idonei a smentire il rapporto del C. con il T. e la ricezione da quest'ultimo dei verbali. Nulla deve disporsi per le spese, non essendosi difeso in questa sede il Comune di Roma.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2005.




