Per il Tribunale di Torino, ai fini del rimborso delle somme anticipate dall'amministratore in favore del condominio il verbale di passaggio delle consegne non è titolo sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo

di Marina Crisafi - Non può bastare il verbale di passaggio di consegne dal vecchio al nuovo amministratore ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo per ottenere il rimborso delle somme anticipate a favore del condominio. Lo ha stabilito il tribunale di Torino con la sentenza del 16 giugno 2017 (sotto allegata).

La vicenda

Nella fattispecie, una società di gestioni condominiali chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo per aver anticipato somme di denaro per il condominio, allegando fatture, rendiconti consuntivi dell'assemblea nonché verbale di passaggio di consegne firmato dal nuovo amministratore, da dove risultava il saldo passivo da corrispondere allo stesso pari quasi a 3mila euro.

Il condominio proponeva opposizione e il giudice di pace revocava il decreto ingiuntivo condannandolo alla restituzione di una somma minore all'ex amministratore in virtù delle fatture allegate, ritenendo invece che il resto della documentazione prodotta non consentisse di verificare materialmente la situazione di cassa in date certe.

La società di gestione proponeva, quindi, appello al tribunale di Torino, il quale accoglieva solo in parte il gravame, condividendo la tesi del giudice di primo grado, sull'assenza di prova da parte della convenuta opposta delle anticipazioni eseguite per conto del condominio.

Decreto ingiuntivo amministratore condominio: non basta il passaggio di consegne

In particolare, rileva il tribunale, la società non aveva neppure dimostrato quali spese avesse in concreto anticipato, né quando e come avesse eseguito tali pagamenti, neppure producendo documentazione attestante tali anticipazioni, "non potendosi ritenere sufficiente, a tale fine, il passaggio di consegne sottoscritto dal nuovo amministratore, considerato che per giurisprudenza consolidata il verbale di passaggio delle consegne tra amministratori, nel caso in cui faccia riferimento a crediti a favore dell'amministratore uscente, non può qualificarsi come promessa di pagamento o ricognizione di un debito ex art. 1188 c.c., in quanto atto proveniente non dalla parte personalmente ma dal suo mandatario (tenuto ad accettarlo sempre con riserva), potendo al più costituire il presupposto giuridico/sostanziale della pretesa creditoria dell'ex amministratore, purché adeguatamente integrato, in sede processuale, da altri e/o ulteriori giustificativi contabili" (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. n. 23018/2015; Trib. Genova 8.2.2012). Per cui, ha concluso il tribunale, il giudice di primo grado ha fatto buon uso del principio di cui all'art. 2697 c.c. in relazione all'onere della prova.

Tribunale Torino, sentenza 16 giugno 2017

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: