Per la Cassazione è sufficiente che l'imputato sia presente e contribuisca anche senza partecipare all'abuso in sé

di Lucia Izzo - Per l'imputazione di violenza sessuale di gruppo non è necessaria l'effettiva partecipazione all'abuso: è sufficiente trovarsi sul posto e agevolare la condotta del "branco", ad esempio partecipando all'adescamento o allo stordimento della vittima.


Lo ha precisato la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 38933/2017 (qui sotto allegata). L'imputato era stato condannato, insieme ad altri due soggetti, per aver partecipato a una violenza sessuale di gruppo a danno di una minorenne, dopo averla adescata, condotta in un casolare abbandonato e indotta in stato d'ebbrezza.


In Cassazione, il ricorrente contesta tale imputazione ritenendo che non emergano elementi a suo carico, a parte la neutra presenza sul posto. Una censura che la Cassazione respinge in toto, evidenziando il congruo percorso argomentativo, privo di contraddizione o illogicità, e gli elementi istruttori oggettivi che hanno portato entrambi i giudici di merito alla pronuncia di addebito nei suoi confronti.

Violenza sessuale di gruppo: sufficiente la presenza e l'agevolazione della condotta altrui

Gli Ermellini richiamano il consolidato principio affermato in giurisprudenza secondo cui la fattispecie di violenza sessuale di gruppo, autonoma e a carattere necessariamente plurisoggetivo, richiede per la sua integrazione, oltre all'accordo delle volontà dei compartecipi, anche la simultanea effettiva presenza di costoro nel luogo e nel momento di consumazione dell'illecito, in un rapporto causale inequivocabile.


Non è necessario, peraltro, che ciò ciascuno di essi ponga in essere un'attività tipica di violenza sessuale, né che realizzi l'intera fattispecie nel concorso contestuale dell'altro o degli altri correi, potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti.


Si tratta proprio di quanto avvenuto nel caso di specie dove risulta provata la piena partecipazione dell'imputato alla condotta, stante la sua costanza e attiva presenza in tutti i momenti decisivi della vicenda.


Questi avrebbe contribuito in tutti i fondamentali momenti, da quelli antecedenti e necessariamente strumentali alla violenza (accompagnamento della ragazza in una casa di campagna con una scusa, lo stato di ebbrezza indottole) a quelli subito successivi (il tentativo di rianimarla dopo la violenza) fino alla fuga finale.


Si prescinde, quindi, dall'effettiva partecipazione all'abuso sessuale in sé, irrilevante per l'affermazione di responsabilità. Ciò dunque giustifica la decisione assunta anche con riguardo all'elemento soggettivo del reato: il contestuale intervento dell'imputato e dei correi è stato infatti congruamente riferito a un'azione concordata posta in essere di previo concerto e nella sola ottica della violenza sessuale.

Cass., III sez. pen., sent. 38933/2017

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