Per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria commercianti è irrilevante lo sbarramento della casella della dichiarazione dei redditi. L'onere probatorio spetta all'Inps

Avv. Maurizio Perrera - Con la sentenza n. 4457 pubblicata l'11 maggio 2017 (sotto allegata), anche il Tribunale di Roma, va ad affiancarsi ai precedenti pronunciamenti della giurisprudenza di merito (1) e della giurisprudenza di legittimità (2), sancendo che «Non è sufficiente a giustificare l'iscrizione del socio di società commerciale negli elenchi degli esercenti attività commerciale, né il fatto che la società sia un soggetto per definizione commerciale (ciò che non fa, agli effetti previdenziali, del suo socio, ancorché amministratore, un commerciante, se non vi presta lavoro in modo abituale e prevalente); né che il socio, anche in quanto sia pure amministratore, in ipotesi, svolga attività di gestione dell'impresa: occorre che nei fatti, egli presti in modo abituale, ossia stabile, continuativo, il suo lavoro, nel senso sopra precisato, nell'impresa, e tale lavoro abbia rilievo prevalente rispetto ad altre attività».

L'operazione Poseidone naufraga innanzi al giudice del lavoro di Roma

Così, la c.d. operazione Poseidone, posta in atto nell'anno 2009 dall'INPS attraverso il mero incrocio di banche dati (INPS - Agenzia Entrate), che attribuiva rilevanza assoluta e decisiva, ai fini dell'iscrizione obbligatoria del socio nella Gestione commercianti, al mero dato formale della "sbarratura" apposta nella casella della dichiarazione dei redditi della società, corrispondente alla comunicazione per cui l'attività svolta nella società era la sua "occupazione prevalente", è naufragata anche innanzi al Giudice del Lavoro di Roma che ha affermato che «nulla prova il fatto che l'opponente abbia barrato nella dichiarazione dei redditi l'ormai famoso Modulo RK.».

La sentenza in rassegna offre, inoltre, talune, invero, notevoli, riflessioni: in primis quella sulla tesi da sempre sostenuta dall'INPS di un'efficacia "confessoria" della dichiarazione (recte: sbarramento della casella) che l'attività svolta nell'impresa come socio sia effettivamente "prevalente".

Il Giudice di Roma, al contrario, esclude esplicitamente che la dichiarazione in questione possa assumere valore confessorio, col conseguente valore di prova legale, costituendo essa, per contro, mero adempimento di un obbligo di legge e non essendo, in sé, la stessa, sfavorevole al dichiarante, poiché comporta, insieme all'obbligo di contribuire, quello di beneficiare dell'assicurazione, in analogia a quanto a suo tempo osservato dalla Suprema Corte (Cass. 13215/2008).

Peraltro, e decisivamente, il riconoscimento che l'"attività" svolta dal socio nell'impresa costituisce la sua occupazione "prevalente" non appare nemmeno integrare i requisiti dell'iscrizione come posti dall'art. 29 della legge n.160/75 del 3 giugno 1975, dall'art.1, comma 203, della legge n.662/96, che richiede che l'attività costituisca attività di "partecipazione al lavoro aziendale, ed abbia carattere "abituale".

Sussistenza dei presupposti necessari all'iscrizione nell'Ago commercianti, lo sbarramento della casella è irrilevante

Riguardo ad entrambi i requisiti (cioè che si tratti di lavoro in senso tecnico e che sia abituale), lo "sbarramento" della casella «non dice nulla di nulla, il che la rende inidonea a dar contezza, se tale è l'intenzione (peraltro intrasparente) del legislatore fiscale, della sussistenza dei presupposti necessari all'iscrizione nell'AGO Commercianti.».

Nell'ampia motivazione del provvedimento in rassegna, vengono, inoltre, rievocate le innumerevoli controversie in cui, in base ai criteri della cd. Operazione Poseidone, soci di aziende sono stati iscritti d'ufficio nella gestione commercianti sulla mera base di tale pretesa ammissione della sussistenza del requisito della occupazione "prevalente", cui non è seguita da parte dell'interessato la domanda di iscrizione all'INPS, con la conseguenza di esser perseguiti per poi sistematicamente opporsi all'iscrizione, evidenziando che loro stessi o il loro commercialista non avevano compreso né il significato né le implicazioni di quella barratura. Il ché, ad avviso del Giudice del Lavoro di Roma, rende ormai concludente la capacità sviativa di massa del modulo RK, quale preteso mezzo di rilevazione dei presupposti della contribuzione. «Riesce infatti impossibile immaginare perché mai quelli che devono ormai ipotizzarsi contribuenti nell'ordine di migliaia, avrebbero dovuto compiere la condotta suicida di rendere spontaneamente e consapevolmente una pubblica dichiarazione di ammissione della sussistenza dei presupposti per la contribuzione nella gestione commercianti, che nessuno aveva accertato, per poi omettere di iscriversi.».

In realtà, appare palese che il quadro e le relative istruzioni della dichiarazione dei redditi della Società, per non fare alcun riferimento all'obbligo di assicurazione nella gestione commercianti, né contenere una precisa e fedele indicazione dei relativi requisiti, erano e sono idonei a provocare dichiarazioni affermative da parte di soggetti inclini ad ammettere che nella vita "non fanno altro che i soci" o "fanno prevalentemente i soci" (che è comunque un'attività/occupazione, perché essere soci di una società implica lo svolgimento di qualche attività ed occuparsi della società stessa), senza neppure immaginarsi che si intenda sentir ammettere che siano soci che lavorano abitualmente, nel senso rilevante ai fini dell'assicurazione INPS.

Concludendo, pare ormai che tutta la giurisprudenza concordi unanimemente circa l'irrilevanza del fatto dello sbarramento della casella del quadro RK delle dichiarazioni dei redditi delle società e che l'iscrizione obbligatoria alla gestione commercianti del socio - ancorché accomandatario o amministratore - non è affatto conseguenza automatica dello sbarramento stesso, ma richiede la prova da parte dell'INPS della sussistenza dei relativi requisiti legali oggettivi (natura commerciale dell'attività) e soggettivi (concreto e prevalente svolgimento da parte del socio di un'attività avente carattere abituale).

Il Tribunale di Roma, nella sentenza in rassegna, ha dichiarato inefficace l'avviso di addebito opposto, le somme richieste non dovute ed illegittima l'iscrizione all'AGO commercianti, condannando l'Inps alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio.

Avv. Maurizio Perrera

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(1) tra i tanti, Tribunale di Mantova, sentenza 19/2014 del 4.02.2014; Tribunale di Rovereto, sentenze nn. 36 e 41 del 17 maggio e del 14 giugno 2016; Tribunale di Trani del 7 gennaio 2016; Corte di Appello di Milano, sentenze n. 677 e n. 766 del 5 e 6 ottobre 2015; Tribunale di Forlì n. 6 del 15 gennaio 2016.

(2) v. ex plurimis, Cass. 5360/2012, Cass. n. 3145/2013, Cass. n. 3835 del 26 febbraio 2016.

Tribunale Roma, sentenza n. 4457/2017

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