di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, ordinanza n. 14674 dell'11 Giugno 2013. L'amministratore di società che svolge lavoro presso la sua attività commerciale deve aprire due distinte posizioni Inps, iscrivendosi alla gestione separata e a quella dei commercianti. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l'ordinanza in oggetto, ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale il quale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello giudicante in base al criterio dell'unificazione della base previdenziale a seconda dell'attività avente "carattere di abitualità e prevalenza" (in questo caso, attività prevalente del soggetto unico esercente attività sia di socio e amministratore che di socio lavoratore).

La Suprema Corte interviene cassando totalmente tale statuizione poiché, secondo giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. 17076/2009), "in caso di esercizio di attività in forma di impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dall'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996". Conclude la Corte che il "criterio dell'attività prevalente non opera per i rapporti di lavoro - quelli a carattere autonomo - per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26; disposizione quest'ultima che ha creato una nuova gestione assicurativa nel complesso sistema della previdenza obbligatoria introducendo l'obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi". Il ricorso viene accolto e decide nel merito.

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