Tale strumento è riservato alle pubbliche amministrazioni

di Valeria Zeppilli - Con sentenza del 14 giugno 2017, il Giudice di pace di Nuoro ha emanato un'importante sentenza nei confronti di una società che eroga il servizio integrato idrico nel suo territorio, che presumibilmente diverrà un precedente destinato a influenzare le future decisioni in argomento.

No all'ingiunzione fiscale

Innanzitutto, il giudice ha negato che le società che erogano il servizio idrico integrato, in quanto società di diritto privato sebbene partecipate da enti pubblici, possano ricorrere allo strumento dell'ingiunzione fiscale per recuperare i propri crediti dai cittadini. Tale strumento, infatti, ha natura amministrativa ed è riservato agli enti pubblici, che possono ricorrervi nei confronti dei contribuenti. Non è invece possibile estenderlo a soggetti diversi: si tratta, infatti, di manifestazione del potere della P.A. di autoaccertamento e autotutela.

Celere riscossione delle entrate

Del resto, come ricorda lo stesso Giudice di pace, l'ingiunzione di pagamento è stata introdotta al fine di consentire una riscossione celere delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici e, solo per tale ragione, racchiude in sé le caratteristiche e gli effetti sia del decreto ingiuntivo che del precetto. Tra i soggetti che possono utilizzarla, quindi, non è possibile ricondurre le società che gestiscono il servizio idrico.

Danni per acqua non potabile

Non solo. Tali ultime società, quando si impegnano a fornire continuativamente acqua potabile, sono tenute a garantire il servizio con queste precise caratteristiche e, se per un certo periodo di tempo erogano acqua non potabile, sono tenute a pagare ai cittadini i danni subiti per la mancata fornitura.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: