Avv. Cristina Matricardi |

Cassazione: Nozze nulle se c'è il patto tra coniugi per non avere figli

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 12010/2005), confermando la decisione del Tribunale Ecclesiastico, ha stabilito che il matrimonio è nullo nel caso in cui tra i coniugi vi sia stato un accordo preventivo per non concepire figli. I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che il matrimonio non può essere sottoposto a condizioni, e pertanto un simile accordo, se stipulato prima delle nozze, incide sulla libertà del consenso dei coniugi rendendo nulle le nozze.

Leggi la motivazione della sentenza

Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, Sentenza n.12010/2005

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si deve preliminarmente disattendere l’eccezione, sollevata dal controricorrente con la memoria illustrativa, secondo la quale la sentenza impugnata (sentenza n. 62/2001 della corte di appello di Ancona, depositata il 6/12/2001; erroneamente citata nell’intestazione del ricorso come sentenza n. 109/2001 di detta corte di appello, pronunziata il 6/12/2002 e depositata il 6/11/2002) sarebbe passata in giudicato, come affermato incidenter tantum dal tribunale di Roma nella sentenza pronunziata in materia di separazione personale fra le stesse parti.

Si osserva infatti che, esclusa ogni possibilità di incertezza (nonostante gli evidenti errori sopra indicati), in ordine alla sentenza effettivamente impugnata col presente ricorso ed allegata agli atti in copia autentica, non è consentito proporre con la memoria illustrativa di cui all’art. 378 c.p.c. ,motivi nuovi (nella specie, il fatto di aver altro giudice affermato il passaggio in giudicato della sentenza qui impugnata); motivi che quindi risultano inammissibili, non avendo tale memoria altra funzione che quella di chiarire le ragioni a sostegno od a confutazione dei motivi enunciati nel ricorso (Cass. nn. 2478/2001, 5079/2000, 1699/1996, 3954/1986 e molte altre).

Col primo motivo di gravame la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848) e dell’art. 24 della Costituzione della Repubblica.

Sostiene, in proposito, che le dedotte violazioni di legge, impeditive della delibazione, consisterebbero nell’avere la corte anconetana ritenuto compatibile con l’ordinamento interno italiano la pronunzia ecclesiastica di nullità del vincolo, nonostante fosse stata emanata a seguito di una procedura affetta da gravi anomalie, consistenti: nel mancato rispetto del principio del contraddittorio, essendo stato fissato il dubbio (thema decidendum) senza il concorso di essa convenuta; nella mancata concessione di un termine a suo favore, per apportare adeguatamente le proprie difese; nell’impossibilità di partecipare alle udienze con proprio difensore; nella mancata fissazione di termini per controdedurre ed indicare prove contrarie; nell’assenza di pubblicità degli atti di causa, conosciuti da essa convenuta solo al termine dell’istruzione processuale.

Aggiunge che, come affermato dalla corte europea dei diritti dell’Uomo con sentenza 20/7/2001 in causa Pellegrini c. Italia, nel giudizio per il riconoscimento di efficacia ad una sentenza di nullità del matrimonio pronunziata da tribunali di uno Stato (la Santa Sede) non ratificante la suddetta convenzione europea, il giudice italiano deve verificare il rispetto, da parte di detti tribunali, del diritto ad un processo equo, in conformità all’art. 6, co. 1, della convenzione stessa; risultando leso, in difetto, anche il principio della difesa, quale diritto inviolabile della persona, ai sensi dell’art. 24 della Costituzione.

La censura suesposta è inammissibile, perché del tutto nuova (oltre che imprecisa e carente nell’indicazione specifica di principi violati e di conseguenti, concreti pregiudizi alle possibilità di difesa: cfr. Cass. nn. 9077/2002, 12591/2001, 12657/1993).

Si osserva, infatti, che l’attuale ricorrente, contrastando davanti alla corte d’appello la pretesa attorea e svolgendo domanda riconvenzionale per il riconoscimento di somme a proprio favore, ai sensi dell’art. 129 bis, c.c., non si lamentò affatto della presunta lesione di diritti della difesa davanti ai tribunali ecclesiastici, ma si limitò a contestarne la pronunzia per altro motivo (ignoranza, senza propria colpa, della riserva mentale dello sposo circa l’esclusione del bonum prolis).

Pertanto, tale lagnanza no può essere proposta per la prima volta col ricorso per cassazione, non essendo compresa nel tema del decidere del giudizio di appello (Cass. nn. 5150/2003, 194/2002, 10902/2001) e non trattandosi di questione rilevabile d’ufficio, perché attinente alle modalità di un giudizio svoltosi davanti a tribunali diversi da quelli dello Stato, i cui eventuali vizi debbono essere dedotti e provati ai sensi dei nn. 2 e 3, del primo comma dell’art. 797 c.p.c., connotato da ultrattività in subiecta materia (Cass. n. 8764/2003), nonostante l’avvenuta abrogazione (art. 73, legge 31 maggio 1995, n. 218), perché espressamente richiamato dall’art. 4, lett. b) del Protocollo addizionale dell’Accordo 18 febbraio 1984 fra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121.

Con il secondo motivo la ricorrente rileva, in contrasto con quanto ritenuto e deciso dalla sentenza d’appello, illegittimità della delibazione a causa della pretesa violazione dell’ordine pubblico italiano, e precisamente del principio di tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole, d parte della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, fondata sulla riserva mentale unilaterale dello sposo, ignorata senza propria colpa da essa nubenda.

La censura in esame è infondata, avendo il giudice d’appello, cui è inibito il riesame del merito del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio ecclesiastico in ordine all’effettiva esistenza della riserva mentale (Cass. nn. 4311/1999, 2325/1999, 2330/1994), estesamente motivato circa la conoscenza o conoscibilità di essa da parte dell’altro coniuge, attraverso il controllo delle deposizioni riportate dalla sentenza delibanda, da cui scaturisce la prova che, ancora prima del matrimonio, tra i due nubendi fu concluso un patto e cioè che essi avrebbero avuto figli solo ove si fossero verificate certe condizioni (sent. impugnata, pag. 2).

La conclusione precedente (par. 7.1) assorbe le censure contenute nei motivi terzo, quarto e quinto del ricorso, coi quali si lamenta, rispettivamente: violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice a quo dato rilievo, andando ultra petita, al c.d. accordo simulatorio raggiunto dai coniugi durante il matrimonio e dimostrato dall’uso costante di accorgimenti anticoncezionali; disattendendo così il thema decidendum iniziale, fissato nel libello e nel dubbio, relativo esclusivamente al vizio del consenso, sussistente all’atto della celebrazione, per esclusione del bonum prolis; violazione dell’art. 123 c.c. e delle norme generali in tema di simulazione (artt. 1414 e ss., c.c.), per insussistenza di qualsiasi accordo simulatorio fra coniugi, non avendo essi inteso escludere la prole in modo assoluto e perpetuo, ma solo procrastinare il concepimento per ragioni di natura temporanea e contingente; violazione di norma di diritto (artt. 108 e 160 c.c.) e dell’ordine pubblico interno, per aver riconosciuto efficacia a sentenza che fa dipendere la nullità del matrimonio dalla simulazione relativa (non dalla mancanza di altri elementi essenziali del matrimonio, oltre il bonum prolis): nullità che, nell’ordinamento italiano, non consegue a simile tipo di riserva mentale.

Le censure sopra sintetizzate, infatti, sono pertinenti all’assunto della ricorrente, difforme dalle motivate conclusioni cui è pervenuto il giudice a quo, per cui il patto di escludere la figliolanza sarebbe di carattere relativo e sarebbe intervenuto fra essi coniugi, per ragioni contingenti e temporalmente limitate, successivamente al matrimonio, cosicché il consenso matrimoniale non ne risulterebbe viziato.

La ritenuta sussistenza di un patto simulatorio anteriore al matrimonio e condiviso da entrambi i nubendi, adeguatamente motivata nella sentenza impugnata, come rilevato nel confutare il secondo motivo di ricorso (sopra, par. 7.1), è quindi assorbente delle censure ora in esame.

Anche il sesto motivo di ricorso, concernente inesistenza (in violazione dell’art. 111, 1° co., Cost. e delle norme a tutela del diritto di difesa) o, comunque, insufficienza della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla domanda riconvenzionale di attribuzione di somme a titolo di mantenimento, è assorbito.

La non spettanza alla ricorrente delle somme chieste ex art. 129 bis, c.c. è, infatti, giustamente motivata dalla corte territoriale per difetto della condizione di applicabilità di detta norma, essendo rimasta accertata la mancanza di buona fede della donna, partecipe della simulazione e quindi della causa determinante la nullità del matrimonio.

Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.100,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Roma, 31 mar. 2005.


Depositata in Cancelleria l’8 giugno 2005.





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