La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 24190/2005) ha stabilito che "quando l'alienante compie atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare all'acquirente una cosa per un'altra ovvero una cosa, per origine, qualità o quantità diversa da quella pattuita o dichiarata" commette tentativo di frode nell'esercizio del commercio, di cui agli artt. 56 e 515 c.p.. I Giudici hanno precisato che "il tentativo è configurabile anche quando è mancata l'esecuzione a condizione che gli atti preparatori siano idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il delitto" e che "di conseguenza può costituire il tentativo di frode in commercio anche il semplice fatto di non indicare nella lista delle vivande poste sui tavoli di un ristorante che determinati prodotti sono congelati, giacchè il ristorante ha l'obbligo di dichiarare la qualità della merce offerta ai consumatori".
IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va quindi respinto.
Preliminarmente va esaminato l’ultimo motivo perché logicamente prioritario.
Esso è inammissibile oltre che infondato.
È inammissibile perché i motivi nuovi devono avere ad oggetto gli stessi capi o punti già enunciati nell’originario atto di appello, giacché i capi ed i punti non oggetto di lagnanza nell’imputazione principale si devono ritenere coperti dal giudicato, e debbono consistere in ulteriori illustrazioni delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto già dedotti.
La diversa soluzione contrasterebbe con il dettato di cui all’art. 167 dispos. att. c.p.p., comporterebbe l’elusione dei termini per l’impugnazione e renderebbe impossibile la proposizione dell’appello incidentale (Cass. 5 marzo 1996, Hofer).
Nella fattispecie con i motivi aggiunti sono state dedotte per la prima volta in cassazione presume nullità processuali, impropriamente considerate assolute, non enunciate nell’impugnazione principale ne peraltro sottoposte in precedenza all’esame della corte territoriale.
In ogni caso il motivo è infondato perché l’attività ispettiva compiuta dai carabinieri del NAS per controllare l’osservanza delle leggi sanitarie, trattandosi di attività amministrativa preprocessuale non è sottoposta alla disciplina prevista per l’attività di polizia giudiziaria di cui agli artt. 347 e segg. c.p.p..
Invero quest’ultimo presuppone l’acquisizione di una notizia criminis e l’impossibilità del tempestivo intervento del pubblico ministero; mira ad assicurare che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che la situazione dei luoghi non subisca modificazioni (art. 354 c.p.p.).
In altre parole presuppone già l’astratta configurabilità di un reato.
L’ispezione amministrativa prescinde invece dalla configurabilità di un reato.
Solo nel momento in cui la polizia giudiziaria acquisisce la notizia di un reato deve rispettare le regole imposte con glia artt. 352 e segg. e segnatamente deve avvisare, a norma dell’art. 114 dispos. Att. c.p.p., l’indagato presente che ha facoltà di farsi assistere dal difensore.
Nella fattispecie solo all’esito dell’ispezione si è profilata la possibile configurabilità del reato di cui agli artt. 56, 515 c.p., per cui non era dovuto alcun avviso.
In ogni caso il mancato avviso all’indagato, se presente all’ispezione, determina una nullità a regime intermedio ai sensi degli artt. 180 e 182 che nella fattispecie, ove sussistente, si sarebbe sanata perché non dedotta nei termini.
L’unico documento rilevante ai fini della decisione acquisito in quella circostanza è costituito dalla fotocopia del menu, dove non v’era alcuna menzione del prodotto congelato.
L’acquisizione della copia fotografica di u documento non richiede però l’adozione di un provvedimento di sequestro da sottoporre alla convalida del pubblico ministero giacché il sequestro probatorio presuppone che la res venga sottratta alla disponibilità del possessore.
Al B, come risulta dall’atto e come da lui stesso ammesso, è stata consegnata copia del verbale d’ispezione.
Nel merito per quanto concerne il primo motivo si rileva che nel delitto di cui all’art. 515 c.p. il tentativo è configurabile e si verifica quando l’alienante compie atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare all’acquirente una cosa per un’altra ovvero una cosa, per origine, qualità o quantità diversa da quella pattuita o dichiarata.
Poiché l’art. 56 c.p., a differenza del codice del 1889, non distingue più tra atti preparatori ed atti esecutivi, il tentativo è configurabile anche quando è mancata l’esecuzione a condizione che gli atti preparatori siano idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il delitto.
Di conseguenza può costituire il tentativo del delitto di frode in commercio anche il semplice fatto di non indicare nella lista delle vivande poste sui tavoli di un ristorante che determini prodotti sono congelati, giacché il ristorante ha l’obbligo di dichiarare la qualità della merce offerta ai consumatori.
Il contrasto un tempo esistente sul punto nell’ambito di questa sezione è stato risolto dalle sezioni unite di questa corte con la decisione richiamata dallo stesso ricorrente (25 ottobre 2000, Morici), con cui si è affermato il principio che se il prodotto viene esposto sui banchi dell’esercizio o comunque offerto al pubblico, la condotta posta in essere dall’esercente l’attività commerciale è idonea ad integrare il tentativo perché dimostra l’intenzione di vendere proprio quel prodotto.
La lista delle vivande consegnata agli avventori o sistemata sui tavoli di un ristorante equivale ai fini che qui interessano ad una proposta contrattuale nei confronti dei potenziali clienti e manifesta l’intenzione dl ristoratore di offrire i prodotti indicati nella lista.
Per quanto concerne la mancanza di motivazione in ordine alle deduzioni difensive, si rileva che la corte, sostenendo che la circostanza indicata nell’impugnazione, secondo la quale i camerieri informavano di volta in volta i clienti in ordine alla qualità del prodotto, rappresentava una semplice affermazione del difensore priva di riscontro nelle carte processuali, non è incorsa all’evidenza in alcun vizio di carenza motivazionale giacché incombeva al pervenuto dimostrare che, nonostante l’idoneità della lista a trarre in inganno, l’evento non si sarebbe potuto verificare perché sistematicamente i camerieri informavano i clienti che il pesce indicato nel menu era congelato.
Del pari, relativamente al secondo motivo, non può considerarsi manifestamente illogica la sentenza se la corte territoriale nel negare le circostanze attenutati generiche ha richiamato anche alcuni elementi della fattispecie, giacché, per concedere o negare le circostanze attenuanti generiche, il giudice può rifarsi sia delle modalità del fatto ed in genere agli elementi di cui all’art. 133 c.p., per ricercare nella realtà le diverse sfumature dell’azione, sia ad elementi estranei al reato.
La pena accessoria della pubblicazione della sentenza prevista dall’art. 518 c.p. si applica anche al delitto tentato secondo la giurisprudenza di questa Corte, perché l’art. 36 non differenzia il reato tentato da quello consumato (Cass. 20 novembre 1964 Palucisano; Cass. 96/2196).
Inoltre il legislatore, allorché ha applicato, come nel caso in questione, la pena accessoria della pubblicazione della sentenza per un intero gruppo di fattispecie non ha inteso distinguere il reato consumato da quello tentato.
I dubbi di costituzionalità prospettati dal ricorrente, peraltro in maniera generica, non sono fondati perché trattasi di mera interpretazione estensiva, ammessa anche nel diritto penale, e non di applicazione analogica in malam partem.
Invero il delitto tentato, anche se ha una sua autonomia strutturale rispetto a quello consumato è tuttavia legato al nomen iuris del delitto al quale si riferisce e nasce dalla combinazione di due norma: quella incriminatrice della parte speciale che contempla come rato un determinato fatto e quella della parte generale che consente appunto di punire fatti che non pervengono alla fase della consumazione.
Di conseguenza nel risolvere i dubbi interpretativi in ordine alla determinazione della pena si deve tener conto del dispositivo delle due norme che si combinano tra loro.
PQM
Letto l’art. 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 24 maggio 2005.
Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2005.
Leggi la motivazione della sentenza
Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale,IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va quindi respinto.
Preliminarmente va esaminato l’ultimo motivo perché logicamente prioritario.
Esso è inammissibile oltre che infondato.
È inammissibile perché i motivi nuovi devono avere ad oggetto gli stessi capi o punti già enunciati nell’originario atto di appello, giacché i capi ed i punti non oggetto di lagnanza nell’imputazione principale si devono ritenere coperti dal giudicato, e debbono consistere in ulteriori illustrazioni delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto già dedotti.
La diversa soluzione contrasterebbe con il dettato di cui all’art. 167 dispos. att. c.p.p., comporterebbe l’elusione dei termini per l’impugnazione e renderebbe impossibile la proposizione dell’appello incidentale (Cass. 5 marzo 1996, Hofer).
Nella fattispecie con i motivi aggiunti sono state dedotte per la prima volta in cassazione presume nullità processuali, impropriamente considerate assolute, non enunciate nell’impugnazione principale ne peraltro sottoposte in precedenza all’esame della corte territoriale.
In ogni caso il motivo è infondato perché l’attività ispettiva compiuta dai carabinieri del NAS per controllare l’osservanza delle leggi sanitarie, trattandosi di attività amministrativa preprocessuale non è sottoposta alla disciplina prevista per l’attività di polizia giudiziaria di cui agli artt. 347 e segg. c.p.p..
Invero quest’ultimo presuppone l’acquisizione di una notizia criminis e l’impossibilità del tempestivo intervento del pubblico ministero; mira ad assicurare che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che la situazione dei luoghi non subisca modificazioni (art. 354 c.p.p.).
In altre parole presuppone già l’astratta configurabilità di un reato.
L’ispezione amministrativa prescinde invece dalla configurabilità di un reato.
Solo nel momento in cui la polizia giudiziaria acquisisce la notizia di un reato deve rispettare le regole imposte con glia artt. 352 e segg. e segnatamente deve avvisare, a norma dell’art. 114 dispos. Att. c.p.p., l’indagato presente che ha facoltà di farsi assistere dal difensore.
Nella fattispecie solo all’esito dell’ispezione si è profilata la possibile configurabilità del reato di cui agli artt. 56, 515 c.p., per cui non era dovuto alcun avviso.
In ogni caso il mancato avviso all’indagato, se presente all’ispezione, determina una nullità a regime intermedio ai sensi degli artt. 180 e 182 che nella fattispecie, ove sussistente, si sarebbe sanata perché non dedotta nei termini.
L’unico documento rilevante ai fini della decisione acquisito in quella circostanza è costituito dalla fotocopia del menu, dove non v’era alcuna menzione del prodotto congelato.
L’acquisizione della copia fotografica di u documento non richiede però l’adozione di un provvedimento di sequestro da sottoporre alla convalida del pubblico ministero giacché il sequestro probatorio presuppone che la res venga sottratta alla disponibilità del possessore.
Al B, come risulta dall’atto e come da lui stesso ammesso, è stata consegnata copia del verbale d’ispezione.
Nel merito per quanto concerne il primo motivo si rileva che nel delitto di cui all’art. 515 c.p. il tentativo è configurabile e si verifica quando l’alienante compie atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare all’acquirente una cosa per un’altra ovvero una cosa, per origine, qualità o quantità diversa da quella pattuita o dichiarata.
Poiché l’art. 56 c.p., a differenza del codice del 1889, non distingue più tra atti preparatori ed atti esecutivi, il tentativo è configurabile anche quando è mancata l’esecuzione a condizione che gli atti preparatori siano idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il delitto.
Di conseguenza può costituire il tentativo del delitto di frode in commercio anche il semplice fatto di non indicare nella lista delle vivande poste sui tavoli di un ristorante che determini prodotti sono congelati, giacché il ristorante ha l’obbligo di dichiarare la qualità della merce offerta ai consumatori.
Il contrasto un tempo esistente sul punto nell’ambito di questa sezione è stato risolto dalle sezioni unite di questa corte con la decisione richiamata dallo stesso ricorrente (25 ottobre 2000, Morici), con cui si è affermato il principio che se il prodotto viene esposto sui banchi dell’esercizio o comunque offerto al pubblico, la condotta posta in essere dall’esercente l’attività commerciale è idonea ad integrare il tentativo perché dimostra l’intenzione di vendere proprio quel prodotto.
La lista delle vivande consegnata agli avventori o sistemata sui tavoli di un ristorante equivale ai fini che qui interessano ad una proposta contrattuale nei confronti dei potenziali clienti e manifesta l’intenzione dl ristoratore di offrire i prodotti indicati nella lista.
Per quanto concerne la mancanza di motivazione in ordine alle deduzioni difensive, si rileva che la corte, sostenendo che la circostanza indicata nell’impugnazione, secondo la quale i camerieri informavano di volta in volta i clienti in ordine alla qualità del prodotto, rappresentava una semplice affermazione del difensore priva di riscontro nelle carte processuali, non è incorsa all’evidenza in alcun vizio di carenza motivazionale giacché incombeva al pervenuto dimostrare che, nonostante l’idoneità della lista a trarre in inganno, l’evento non si sarebbe potuto verificare perché sistematicamente i camerieri informavano i clienti che il pesce indicato nel menu era congelato.
Del pari, relativamente al secondo motivo, non può considerarsi manifestamente illogica la sentenza se la corte territoriale nel negare le circostanze attenutati generiche ha richiamato anche alcuni elementi della fattispecie, giacché, per concedere o negare le circostanze attenuanti generiche, il giudice può rifarsi sia delle modalità del fatto ed in genere agli elementi di cui all’art. 133 c.p., per ricercare nella realtà le diverse sfumature dell’azione, sia ad elementi estranei al reato.
La pena accessoria della pubblicazione della sentenza prevista dall’art. 518 c.p. si applica anche al delitto tentato secondo la giurisprudenza di questa Corte, perché l’art. 36 non differenzia il reato tentato da quello consumato (Cass. 20 novembre 1964 Palucisano; Cass. 96/2196).
Inoltre il legislatore, allorché ha applicato, come nel caso in questione, la pena accessoria della pubblicazione della sentenza per un intero gruppo di fattispecie non ha inteso distinguere il reato consumato da quello tentato.
I dubbi di costituzionalità prospettati dal ricorrente, peraltro in maniera generica, non sono fondati perché trattasi di mera interpretazione estensiva, ammessa anche nel diritto penale, e non di applicazione analogica in malam partem.
Invero il delitto tentato, anche se ha una sua autonomia strutturale rispetto a quello consumato è tuttavia legato al nomen iuris del delitto al quale si riferisce e nasce dalla combinazione di due norma: quella incriminatrice della parte speciale che contempla come rato un determinato fatto e quella della parte generale che consente appunto di punire fatti che non pervengono alla fase della consumazione.
Di conseguenza nel risolvere i dubbi interpretativi in ordine alla determinazione della pena si deve tener conto del dispositivo delle due norme che si combinano tra loro.
PQM
Letto l’art. 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 24 maggio 2005.
Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2005.





