La Cassazione (n. 24190/2005) ha stabilito che quando l'alienante compie atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare all'acquirente una cosa per un'altra ovvero una cosa diversa da quella pattuita commette tentativo di frode in commercio
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 24190/2005) ha stabilito che "quando l'alienante compie atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare all'acquirente una cosa per un'altra ovvero una cosa, per origine, qualità o quantità diversa da quella pattuita o dichiarata" commette tentativo di frode nell'esercizio del commercio, di cui agli artt. 56 e 515 c.p.. I Giudici hanno precisato che "il tentativo è configurabile anche quando è mancata l'esecuzione a condizione che gli atti preparatori siano idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il delitto" e che "di conseguenza può costituire il tentativo di frode in commercio anche il semplice fatto di non indicare nella lista delle vivande poste sui tavoli di un ristorante che determinati prodotti sono congelati, giacchè il ristorante ha l'obbligo di dichiarare la qualità della merce offerta ai consumatori".
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