Ora c'è il domicilio digitale e l'elezione di domicilio fisica resta quasi sempre irrilevante

di Valeria Zeppilli - L'articolo 16-sexies del decreto legislativo numero 179/2012 ha introdotto il domicilio digitale per ogni avvocato e da ciò, per la Corte di cassazione, deve farsi discendere che non è più possibile procedere alle comunicazioni e alle notificazioni presso la cancelleria.

Le uniche eccezioni sono rappresentate dai casi in cui il legale non abbia eletto domicilio nel Comune in cui ha sede l'ufficio procedente e abbia un indirizzo di posta elettronica certificata non funzionante per cause a lui imputabili.

La vicenda

In particolare, tale precisazione emerge dalla sentenza numero 17048/2017 dell'11 luglio (qui sotto allegata), che ha tratto origine da una controversia avente ad oggetto il pagamento di alcuni canoni e dei relativi interessi per la locazione di un capannone industriale.

Il locatario era risultato soccombente in appello e si era determinato a ricorrere in Cassazione per tentare di far valere i propri diritti. Il controricorrente, però, aveva eccepito la tardività dell'impugnazione, individuando la decorrenza iniziale del termine per provvedervi nel giorno della notifica della sentenza di appello, fatta in cancelleria alla luce dell'omessa elezione di domicilio della controparte nel Comune dell'ufficio procedente.

Notifica nulla

Per la Corte di cassazione tale eccezione non merita accoglimento: la notifica della sentenza di secondo grado, eseguita presso la cancelleria della Corte d'appello, è nulla e inidonea a determinare la decorrenza del termine breve per l'impugnazione.

Seppur ricorrerebbero le condizioni in forza delle quali la ricorrente avrebbe dovuto considerarsi domiciliata ex lege in cancelleria, non può infatti non considerarsi che l'articolo 82, comma 2, del Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37 deve raccordarsi con la disciplina del domicilio telematico e delle notificazioni a mezzo pec.

E alla luce delle recenti innovazioni legislative, attualmente ogni avvocato è munito di un proprio domicilio digitale, conoscibile dai terzi attraverso INI-PEC. Esso corrisponde con l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al Consiglio dell'ordine di appartenenza e, da questo, al Ministero della giustizia.

Di conseguenza, può pacificamente concludersi che l'ambito applicativo dell'articolo 82 r.d. n. 32/1934 è oggi notevolmente ridimensionato e che la domiciliazione ex lege in cancelleria è ora limitata ai soli casi in cui le comunicazioni o le notificazioni della cancelleria o delle parti private non possano farsi presso il domicilio telematico per causa imputabile al destinatario. Quando invece l'indirizzo p.e.c. è disponibile, l'elezione di un domicilio fisico nel Comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario incaricato della causa è irrilevante: le notificazioni o le comunicazioni presso la cancelleria sono vietate.

L'elezione di domicilio fisico, tuttavia, resta rilevante in una ipotesi: quella in cui l'indirizzo p.e.c. non sia funzionante per cause non imputabili al destinatario.

Corte di cassazione testo sentenza numero 17048/2017
Valeria Zeppilli

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