Per gli Ermellini la notifica va fatta in cancelleria solo se non è possibile tramite pec per cause imputabili al destinatario

di Valeria Zeppilli - L'articolo 16-sexies del d.l. n. 179/2012, nell'ambito della giurisdizione civile e ad eccezione di quanto previsto per il giudizio di cassazione, impone alle parti di notificare i propri atti presso l'indirizzo p.e.c. che risulta dagli elenghi INIPEC o presso il ReGIndE. Così facendo, tale norma limita la possibilità di eseguire la notificazione presso le cancellerie degli uffici giudiziari ai soli casi in cui sia impossibile procedervi a mezzo posta elettronica certificata per una causa da addebitarsi al destinatario della notifica stessa.

L'indicazione dell'indirizzo non serve

Sul punto, con la sentenza numero 30139/2017 qui sotto allegata, la Corte di cassazione ha precisato che una simile prescrizione prescinde dall'indicazione dell'indirizzo p.e.c. da parte del difensore, ma trova applicazione direttamente in conseguenza dell'indicazione nella normativa di legge degli elenchi e dei registri dai quali è dato attingere tale indirizzo.

Del resto, ogni legale ha l'obbligo di comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al proprio ordine e ogni ordine ha l'obbligo di inserirlo sia nel registro INI PEC che nel ReGIndE.

Addio al domicilio fisico

Per i giudici, si tratta insomma di una previsione che, da un lato, "depotenzia la portata del domicilio fisico", la cui eventuale inefficacia non permette la notificazione in cancelleria e, dall'altro lato, "svuota di efficacia prescrittiva anche l'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934", che assume rilievo solo in caso di mancata notificazione via p.e.c. imputabile al destinatario.

Corte di cassazione testo sentenza numero 30139/2017
Valeria Zeppilli

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