Facciamo il punto della situazione, dopo i continui interventi legislativi degli ultimi anni e le pronunce giurisprudenziali più recenti relative alle notifiche via PEC
Avv. Marco Sicolo - Capita spesso che un avvocato eserciti i suoi uffici in un tribunale appartenente ad un circondario diverso da quello a cui fa riferimento il suo Ordine di iscrizione. Per lungo tempo si è pacificamente condiviso che, in tal caso, il professionista avesse l'onere di eleggere domicilio nel luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria presso cui è instaurato il giudizio. In caso contrario, secondo la lettera del risalente R.D. n. 37/1934, qualsiasi atto avrebbe potuto essergli notificato nella cancelleria di tale autorità giudiziaria.

Le cose si sono rapidamente evolute in questi ultimi anni, con l'introduzione del domicilio digitale e con le continue modifiche all'art. 125 c.p.c., che hanno prima introdotto e poi eliminato l'obbligo d'indicare l'indirizzo PEC professionale negli atti di parte.

Cerchiamo di capire, quindi, come vanno notificati gli atti all'avvocato che non elegga domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito.


Il percorso normativo fino all'istituzione del domicilio digitale

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Lo spirito della disposizione del R.D. n. 37/1934, sopra esaminata, era quello di rendere più agevole l'attività notificatoria e di favorire la speditezza del processo.

In epoca successiva, il D.L. 138/2011 aveva introdotto, nella disciplina codicistica del contenuto degli atti di parte (art. 125 c.p.c.), l'obbligo di indicare l'indirizzo PEC dell'avvocato, nell'ottica di incentivare l'uso dei mezzi telematici.

Si ritenne quindi che le notificazioni in cancelleria sarebbero state consentite solo nel caso in cui l'avvocato, oltre a non aver eletto domicilio nel comune del giudice adito, non avesse indicato il proprio indirizzo PEC.

Le cose sono radicalmente cambiate con l'introduzione del domicilio digitale, avvenuta con D.L. 90/2014.

Il domicilio digitale e il nuovo testo dell'art. 125 c.p.c.

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La disciplina del domicilio digitale è attualmente contenuta nell'art. 16-sexies della l. 221/2012, così come modificato dal decreto appena citato. In base a tale disposizione, anche se il destinatario non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede il giudice adito, la notifica in cancelleria può essere eseguita solo se la notifica via PEC non sia possibile per causa imputabile al destinatario.

Non solo: l'articolo in questione contiene un'altra disposizione molto importante. Infatti, il procedimento di notifica via PEC prescinde da qualsiasi indicazione contenuta negli atti di controparte, in quanto essa va effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata contenuto negli elenchi pubblici INI-PEC per imprese e professionisti, istituiti presso il Ministero per lo Sviluppo Economico.

Non a caso, lo stesso D.L. 90/2014 modificava anche il contenuto dell'art. 125 c.p.c., eliminando l'obbligo di indicazione della PEC negli atti di parte.

Le notificazioni all'avvocato che non elegge domicilio

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Come si vede, la disciplina relativa al domicilio digitale ha relegato l'istituto della notifica presso la cancelleria ad un ruolo molto marginale ed estremamente residuale.

Infatti, oggi, l'avvocato che opera fuori dal circondario di riferimento del suo Ordine di iscrizione ha diritto di ricevere le notificazioni sulla propria PEC, anche se non elegge domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.

Egli, inoltre, non è tenuto a indicare il proprio recapito PEC negli atti di parte, ma solamente il proprio codice fiscale, ricadendo sul notificante l'onere di ricercarne l'indirizzo di posta elettronica sul registro INI-PEC.

Sul tema della nullità della notifica eseguita in cancelleria in mancanza di previo tentativo di notifica presso l'indirizzo PEC, si veda Cass.Civ. 17048/2017.

L'impossibilità di effettuare la notifica via PEC

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Solo in caso di malfunzionamento della PEC imputabile al destinatario sarà possibile procedere alla notifica nella cancelleria dell'ufficio presso cui è instaurato il giudizio (sempre che, si badi, il destinatario non abbia eletto domicilio fisico nel comune dove ha sede il giudice adito).

L'esempio classico, al proposito, è rappresentato dall'impossibilità di recapitare il messaggio perché la casella di posta elettronica del destinatario è piena e quest'ultimo non ha provveduto a svuotarla.

Si evidenzia, infine, che la disciplina per i giudizi presso la Corte di Cassazione differisce da quanto esposto sinora, in quanto l'art. 366 c.p.c. dispone che le notifiche vanno effettuate in cancelleria se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, né ha provveduto a indicare il proprio recapito PEC.


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