Il diritto dell'arte si riferisce al concetto giuridico di creatività, disciplinato dall'art. 1 l. n. 633/1941: l'opera trova tutela se è espressione di un atto creativo

Concetto di creatività

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Il concetto giuridico di creatività, ex art. 1 legge n. 633 del 1941, non si identifica con quello di creazione, originalità e novità assoluta, bensì, con la personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 cit. L'opera riceve dunque protezione se è espressione di un atto creativo, pur minimo, e consistente in idee e nozioni semplici, che siano pur tuttavia ricomprensibili nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia (Cass. n. 5089/2004).

La protezione della creatività

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La creatività non è costituita dall'idea di per sè, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere d'autore, che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che in quanto tale rileva per l'ottenimento della protezione.

Il valore artistico

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Venendo ora ad esaminare il valore artistico, occorre preliminarmente rammentare sotto il profilo processuale che la prova della sussistenza di tale requisito compete alla parte che invoca la protezione del disegno industriale ai sensi della legge sul diritto d'autore e che l'accertamento in concreto della sussistenza di tale requisito compete al giudice di merito che dovrà basarsi sulle prove prodotte dalla parte eventualmente facendo ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio richiesta ad esperti.

Ciò posto, il concetto di valore artistico non appare suscettibile di essere perimetrato in una definizione che ne racchiuda tutti gli aspetti e che rivesta carattere esaustivo.

Ciò risulta di tutta evidenza dal diverso modo di intendere il concetto in esame da parte della dottrina e della giurisprudenza sia a livello nazionale che europeo.

Sembra quindi più appropriato individuare, in luogo di una definizione onnicomprensiva di valore artistico, una serie di parametri di accertamento cui possa di volta in volta far riferimento il giudice di merito in relazione alla fattispecie concreta sottoposta alla sua decisione.

I parametri di accertamento del valore artistico

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Non è dubbio che i suddetti parametri presentino aspetti sia di carattere soggettivo che oggettivo.

Sotto il primo aspetto un parte della dottrina e della giurisprudenza ha ritenuto che il valore artistico in esame sussistesse quando l'opera di design industriale è idonea a suscitare emozioni estetiche.

Parimenti di spiccato carattere soggettivo, ancorchè ancorato ad un criterio comparativo, è l'altro tipo di valutazione imperniato sull'accertamento della maggiore creatività o originalità delle forme rispetto a quelle normalmente riscontrabili nei prodotti similari presenti sul mercato e che trascenda dalla funzionalità pratica del bene per assumere una propria autonoma e distinta rilevanza.

Appare peraltro inevitabile rilevare che nelle valutazioni del valore artistico fin qui descritte rientrino delle componenti soggettive che discendono dal senso estetico di chi effettua la valutazione, dalla sua cultura, dalla sua sensibilità artistica, dal suo gusto, dal suo sistema percettivo e da quant'altro.

La possibile rilevante diversità di valutazioni che possono essere effettuate dai diversi soggetti sul valore artistico della stessa opera di disegno industriale rendono necessaria l'individuazione di una serie di parametri maggiormente oggettivi che, corroborando e dando consistenza alle impressioni soggettive, possano tendere ad uniformare le possibili decisioni assunte dai giudici sulla medesima fattispecie.

In tal senso il criterio forse più rilevante appare essere quello del riconoscimento che l'oggetto di design ha ricevuto da parte degli ambienti culturali ed istituzionali circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche che consentano di attribuire a detto oggetto un valore ed un significato che trascende quello della sua stretta funzionalità e della mera eleganza e gradevolezza delle forme.

La circostanze che evidenziano siffatto riconoscimento possono essere, tra l'altro, l'esposizione dell'opera in mostre o in musei, la pubblicazione su riviste specializzate non a carattere commerciale, la partecipazione a manifestazioni artistiche, l'attribuzione di premi, gli articoli di critici esperti del settore e quant'altro.

In tale contesto ulteriore elemento che può evidenziare il carattere artistico può essere costituito dalla circostanza che un opera di design industriale divenga oggetto di vendita nel mercato artistico e non già in quello puramente commerciale oppure che in quest'ultimo mercato l'opera acquisti un valore particolarmente elevato da lasciare intende che la valore puramente commerciale si sia aggiunto nella valutazione del pubblico anche quello artistico.

Tali ultimi elementi pongono in certo qual modo in evidenza la circostanza che il valore artistico è un elemento in grado di dare un valore diverso ed aggiunto al prodotto rispetto a quello della sua funzionalità.

E' stato, peraltro, correttamente osservato dalla dottrina che il parametro oggettivo in esame è in qualche modo condizionato dal dato temporale che è costituito dal tempo comunque necessario richiesto affinchè un opera di disegno industriale ottenga le valutazioni ed i riconoscimenti dianzi detti. Lo stesso pertanto non può avere un valore assoluto ma dovrà essere valutato di caso in caso.

Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi in ordine al fatto che un opera di design sia stata creata da un noto artista; circostanza che induce a ritenere di per sè il valore artistico dell'opera. Occorre peraltro considerare che non necessariamente un noto artista produce sempre ed in ogni caso opere di valore artistico, così come, al contrario, è ben possibile che artisti ancora non riconosciuti per tali producano opere aventi il predetto valore.

Deve in conclusione ritenersi che spetta all'interprete, facendo corretta applicazione dei canoni interpretativi dianzi indicati, sia pure in forma non esaustiva, accertare di volta in volta, in relazione alla peculiarità di ciascuna fattispecie l'esistenza o meno del valore artistico dell'opera.

Avv. Giampaolo Morini

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