Per l'incidente del bambino sceso dallo scuolabus e investito risponde il comune unitamente alla maestra che ha mancato di vigilare

Avv. Cristina Bassignana - Per l'incidente del bambino sceso dallo scuolabus e investito mentre attraversava da solo la strada per rientrare a casa, risponde il comune unitamente alla maestra che ha omesso di vigilare. Così ha deciso la Cassazione, con ordinanza n. 16497/2017 (sotto allegata).

La vicenda

Lo scuolabus comunale, sul quale era presente la maestra, si fermò in piena curva dal lato opposto a quello dell'abitazione del minore che, scendendo da solo dal mezzo, fu investito da un'autovettura riportando gravi lesioni.

In primo grado il Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 14/2008 condannò in solido il comune, il conducente dello scuolabus, il conducente del veicolo investitore, il commissario liquidatore della compagnia assicuratrice, il Fondo di Garanzia ed il Ministero della Pubblica Istruzione al risarcimento dei danni. Per il Giudice le responsabilità di quanto accadde erano da ascrivere:

  • al Comune per aver utilizzato uno scuolabus privo di chiusura centralizzata;

  • al conducente dello scuolabus per essersi fermato in curva e sul lato opposto all'abitazione del minore;

  • alla maestra per non aver vigilato sul minore accompagnandolo nella discesa;

  • al conducente investitore per non aver rallentato e per non essersi fermato

La Corte d'Appello con sentenza n. 1431 del 21/10/2013 confermò la decisione di primo grado. Il giudice d'appello ritenne il Comune responsabile in quanto il conducente fermò lo scuolabus in prossimità di una curva in violazione del Codice della Strada e tale comportamento avrebbe costituito uno dei presupposti del sinistro.

La decisione della Suprema Corte

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 16497/2017 rigetta il ricorso del Comune sostenendo che "in presenza di fatti imputabili a più persone, comuni o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro, l'evento non si sarebbe verificato; deve invece attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi a livello di occasioni estranee".


Cassazione, ordinanza n. 16497/2017
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