Le regole che disciplinano il recesso della Banca dal rapporto di credito e la necessaria applicazione del principio di buona fede

Avv. Giampaolo Morini - Con riferimento al recesso della banca dal rapporto che la lega al cliente va detto che se, da un lato, la disciplina legale dettata dall'art. 1845, 1° co, c.c. non prevede sempre l'obbligo di preavviso (stabilendolo solo in caso di rapporto a tempo indeterminato), dall'altro, il comportamento della banca recedente deve essere comunque apprezzato in base principi di correttezza nel rapporto obbligatorio ex art. 1175 e di buona fede nell'esecuzione del contratto di cui all'art. 1375.

Il recesso della banca

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Più nel dettaglio, la possibilità per la banca di recedere da un rapporto di apertura di credito varia a seconda che tale rapporto sia a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Se il rapporto è a tempo determinato, il recesso prima della scadenza è possibile solo ed esclusivamente in presenza di una giusta causa.

Se, invece, il rapporto è a tempo indeterminato, il recesso è possibile ma solo dopo aver dato il preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.

Recesso della banca: la libertà delle parti

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Laddove le parti si accordino nello stabilire che, in deroga a quanto sopra stabilito, la banca possa esercitare il recesso anche in assenza di giusta causa, è comunque necessario che la stessa rispetti sempre il principio di buona fede.

Recesso della banca: i principi di correttezza e buona fede

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Infatti, la Corte di Cassazione è chiara nel ritenere che, in caso di contenzioso, il Giudice non deve limitarsi al riscontro obiettivo della sussistenza o meno dell'ipotesi tipica di giusta causa di recesso dal rapporto di affidamento, ma, in applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, deve accertare che il recesso non sia stato esercitato con modalità impreviste ed arbitrarie[1], contro la ragionevole aspettativa dell'accreditato di poter disporre della somma messa a disposizione per il tempo previsto[2].

In altre parole, il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito deve ritenersi illegittimo ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti e arbitrari ovvero tali da contrastare con la ragionevole aspettativa

di chi, in base ai comportamenti usualmente tenuti dalla banca e all'assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista creditizia per il tempo previsto e non potrebbe perciò pretendersi sia pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un'apertura di credito viene normalmente convenuta[3].


Avv. Giampaolo Morini (foro di Lucca)

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[1] Cass. civ. Sez. I 22.11.2000 n. 15066 E' obbligata al risarcimento del danno la banca che con comportamento arbitrario ed imprevisto, contrario anche alle legittime aspettative del debitore, recede dal contratto di apertura di credito a tempo indeterminato e, in pendenza del termine di preavviso, fissato per la restituzione delle somme, "temerariamente", ovvero senza la necessaria prudenza, propone ricorso per decreto ingiuntivo ed ottenutolo provvisoriamente, immediatamente iscrive ipoteca sui beni della società e dei fideiussori, i quali nelle more comunque adempiono.

[2] Cass. 15066/2000; Cass. 9321/2000; Cass. 4538/1997; Prert. Torinoi 2 gennaio 1989; Trib. Milano 20 giugno 1991; Trib Roma 29 febbraio 1997; Trib. Spoleto 8 aprile 1998; App. Bologna 1 settembre 1998; Trib Roma 9 agosto 2001; Trib. Roma 28 dicembre 1983 - sentenza che mette in luce i limiti all'esercizio del potere discrezionale del contraente forte, censurando l'"inesatto comportamento" di una banca che, dopo aver elargito largamente credito, aveva improvvisamente esercitato il recesso esigendo l'immediato rientro

[3] Cass. civ. Sez. I 14.07.2000 n. 9321


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