Riguardo al merito del presente giudizio, la parte ricorrente, insieme ad altri militari aventi qualifica dirigenziale, dalla cui posizione poi la sua pretesa è stata stralciata al momento della realizzazione delle Sezioni Giurisdizionali Regionali, si duole del fatto che la pensione in godimento non le sia stata riliquidata ai sensi dell'art. 3 del D.L. 16 settembre 1987, n. 379, convertito nella L. 14.11.87 n.468, in data quindi successiva al suo collocamento a riposo. In primo luogo la parte ricorrente, come risulta degli atti, possiede il requisito soggettivo della qualifica dirigenziale la cui necessità è stata ribadita anche dall'orientamento espresso dalla Corte dei conti a Sezioni Riunite, con sentenza n.41-44 del 12 luglio 1997, che ha circoscritto l'ambito soggettivo di detta riliquidazione ai soli dirigenti statali ed al personale ad essi collegato ed equiparato, purché fruente di pensioni a carico dello Stato e non di altri istituti previdenziali, nonché, come eccezione alla regola espressamente contemplata, ai segretari generali comunali e provinciali. La questione quindi verte elusivamente in merito alla data del collocamento a riposo, che nel caso in esame è anteriore al 1° gennaio 1979. Nel ricorso, che ha instaurato il giudizio nell'anno 1989, è stata eccepita l'illegittimità costituzionale della normativa di riferimento, ove non interpretata nel senso che i benefici previsti debbano competere anche ai dirigenti collocati a riposo anteriormente al termine del 1° gennaio 1979 (prorogato di diritto al 2 gennaio).
LaPrevidenza.it, 30/08/2005
Corte dei Conti Veneto, Sentenza 22.6.2005 n° 990
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