La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 8753/2005) ha stabilito che in tema di notificazioni a persona irreperibile, l'art. 140 cod. proc. civ. non richiede che sia indicato il nominativo dell'incaricato del Comune preposto alla ricezione degli atti, essendo al riguardo sufficiente l'attestazione dell'ufficiale giudiziario nella relata di notifica di avere effettuato il deposito della copia dell'atto notificato nella casa comunale.
La Cassazione (Sent. n. 8753/2005) ha stabilito che in tema di notificazioni a persona irreperibile, l'art. 140 cod. proc. civ. non richiede che sia indicato il nominativo dell'incaricato del Comune preposto alla ricezione degli atti
Articoli correlati
-
28-08-2002
La Cassazione sulla validità della notifica a persona irreperibile
La Cassazione (sent. n. 12589 del 28.8.2002) ha dettato dei principi ai fini della validità della notificazione a persona irreperibile (art. 143 c.p.c.) -
10-12-2018
Guida alla notifica in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere copia, con modello di relata e testo dell'articolo 140 del codice di procedura civile -
-
26-11-2002
Notifica a mezzo posta: valida dalla data della consegna all'ufficiale giudiziario
La Corte Costituzionale, con sentenza depositata il 26 novembre n. 477/2002 -
In evidenza oggi
