Con la sentenza n. 19417 depositata il 13 settembre 2010 la Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale giudiziario, per non rendere nulla la notifica, deve dare atto delle avvenute ricerche del destinatario della notifica e della sua assenza. L'importante principio di diritto è stato stabilito con la sentenza n. 19417 il 13 settembre scorso in seguito all'annullamento della sentenza di merito. In particolare, i giudici di legittimità, dopo aver citato due pronunce delle Sezioni Unite (SS.UU. 20 aprile 2005, n. 8214 e 30 maggio 2005, n. 11332) sulla cui base è stata risolta la controversia hanno precisato che “in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale notificante debba dare atto, oltre che l'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali né riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientrati nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 cpc, la successione preferenziale dei quali è nella norma tassativamente stabilita – è pertanto, nulla la notificazione nelle mani del portiere quando, come nella specie, la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata”.
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