Linea dura del comune di Chioggia in Veneto, ma piovono dappertutto le ordinanze e la condotta è punita da una legge del 2009

di Gabriella Lax - Multe salate per chi in spiaggia fa acquisti dagli ambulanti. Torna l'estate e tornano divieti e sanzioni che possono essere d'intralcio al benessere e al relax richiesto alla stagione del sole e del mare. A stabilire la linea dura conto i venditori abusivi, da ultimo, è il comune di Chioggia, in Veneto. 

Venditori abusivi sulle spiagge, in Veneto la linea dura

Ad informare bagnanti e turisti ci pensano volantini che recitano: "I venditori regolari, autorizzati dal comune ad operare in spiaggia sono facilmente identificabili dall'utenza grazie ad un cartellino di riconoscimento ed una targhetta identificativa sull'attrezzatura utilizzata. L'acquisto di qualsiasi genere di merce da un venditore abusivo è vietato e punito con sanzione amministrativa da 25 a 500 euro". 

Ha preso il via così la campagna informativa, ideata dal Comune e dalle associazioni turistiche Ascot e Gebis, per avvertire gli utenti sui rischi riguardo gli acquisti dai venditori irregolari. Dopo i volantini informativi, negli stabilimenti balneari e nei campeggi ci saranno anche le locandine, tradotte in sei lingue. Si tratta di una stretta contro il commercio abusivo annunciata da qualche settimana dall'assessore al turismo Angela D'Este, grazie ad una modifica del regolamento del commercio in area demaniale. Un cambiamento che aveva trovato il consenso dell'intero consiglio comunale. 

Sanzione sì, reato no

Il comune veneto non è certo l'unico ad emanare provvedimenti di questo tipo. Le ordinanze infatti piovono in ogni parte d'Italia. E le sanzioni sono in linea con la legge 99/2009 che stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro per l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. 

È vero che in questi casi non si concretizza un reato, tuttavia l'acquirente va incontro ad una sanzione amministrativa che può raggiungere un considerevole importo. 

In base alla giurisprudenza l'acquirente finale, inteso come "colui che non partecipa in alcun modo alla catena di produzione o di distribuzione e diffusione dei prodotti contraffatti, ma si limita ad acquistarli per uso personale", non rientra nei casi di punibilità penale del reato ex art. 648 c.p. rispondendo soltanto dell'illecito amministrativo previsto.

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