L'inedita sentenza della Cassazione n. 5442/2017

di Manuele Merlo Serventi - Smaltire i trucioli di legno buttandoli semplicemente via o vendendoli ad altri soggetti economici potrebbe essere considerato reato e comportare per l'autore del gesto una condanna in sede penale ex art. 256 D.Lgs. n. 152/2006.

La definizione di rifiuto e sottoprodotto

Secondo, infatti, la Corte di Cassazione, Sez. III penale, n.° 5442/2017 (qui sotto allegata), l'art. 183, 1° co., lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006, considera riconducibile alla nozione di rifiuto, da sottoporre alle particolari regole previste dalla legge sull'ambiente richiamata tutelate anche dalla sanzione penale speciale ex art. 256, ogni cosa di cui il detentore si sia già disfatto o intenda disfarsi per volontà o per obbligo derivante dalla legge.

Diversamente, il sottoprodotto - non sottoposto dalla legge a particolari adempimenti ed obblighi di smaltimento testè menzionati - , secondo l'art. 184 bis D.Lgs. n. 152/2006 sussiste quando sono presenti diversi rigorosi presupposti contemporaneamente.

Questi requisiti sono che (a) la sostanza o l'oggetto in questione siano originati da un processo produttivo, (b) che saranno utilizzati da parte di qualcuno (c) senza alcun ulteriore trattamento (d) purché il riutilizzo sia perfettamente legale.

Gli scarti della lavorazione del legno quali segatura e trucioli non rientrando della categoria dei sottoprodotti devono, pertanto, considerarsi rifiuti a tutti gli effetti (Così statuendo, la Corte di Cassazione si riporta sulla stessa linea interpretativa con altre pronunce: Cass. 165/2014; Cass. 37208/2013; Cass. 48809/2012).

A nulla vale per negare la qualità di rifiuto il fatto che la sostanza considerata sia stata oggetto di transazione economica con un altro soggetto.

Tanto premesso, facendo leva sulle argomentazioni sopra riportate, il Supremo Organo nomofilattico ha cassato la sentenza del tribunale locale che invece assolveva l'imputato per aver smaltito trucioli e segatura ad una ditta non autorizzata senza nulla osta specifici.

Da oggi, pertanto, bisognerà stare "in campana" anche per queste cose.

Cassazione, sentenza n. 5442/2017

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