Per il Tribunale di Milano deve ritenersi che in presenza di relazioni consolidate i minori abbiano metabolizzato la presenza del nuovo partner della madre o del padre

di Lucia Izzo - Non può essere accolta la domanda del genitore al Tribunale volta a inibire i rapporti tra i figli e il nuovo partner dell'ex se la relazione con il nuovo compagno sia ormai consolidata e debba desumersi che, per il tempo trascorso, i minori abbiano metabolizzato la sua presenza nella vita della madre o del padre.


Lo ha stabilito il Tribunale di Milano con una sentenza del 18 gennaio 2017 (qui sotto allegata) pronunciandosi sulla separazione di una coppia i cui rapporti risultano particolarmente conflittuali.


Confermata la separazione, il giudice respinge la domanda di addebito della separazione alla ex moglie formulata dal marito per carenza di adeguata prova della condotta della ex in contrasto con i doveri discendenti dal matrimonio prima della crisi irreversibile del rapporto coniugale.


L'uomo, infatti, non riesce a dimostrare il momento in cui la relazione extraconiugale della donna avrebbe avuto inizio né su quanto l'avrebbe scoperta, ossia che l'adulterio fosse la causa e non l'effetto della crisi coniugale.


Inoltre, sulla possibilità di chiedere la prova del tradimento a testimoni, il Tribunale precisa che il teste, nel riportare i fatti, può soltanto riferirsi a quelli storici dai quali può desumersi la sussistenza di una relazione adulterina a partire da una certa data (per approfondimenti: Divorzio: il tradimento non si può provare direttamente per testi)


Quanto, invece, all'affidamento dei minori, il Tribunale decide per l'affidamento condiviso con principale collocazione presso il padre e ampia frequentazione materna. Ciò in quanto, pur in presenza di accentuate fragilità e della riscontrata incapacità dei coniugi di tutelare i figli dal conflitto coniugale, entrambi avevano mostrato positive competenze genitoriali e non erano emerse condotte degli stessi pregiudizievoli per i minori.

Il rapporto tra i figli e il nuovo compagno

Il giudice meneghino si sofferma sul rapporto tra i minori e il nuovo compagno della madre. Il padre, infatti, chiede che vengano vietati i contatti tra i figli e la nuova figura familiare. Tuttavia, per il Tribunale non sussiste motivo per inibire i rapporti con il "patrigno": la sua presenza nella vita della donna, infatti, si è consolidata al punto che i due avevano avuto un bambino al quale i tre fratelli erano molto legati.

Il rapporto stabile lascia dunque presumere che i tre minori abbiano metabolizzato la presenza del compagno della madre: lo stesso Tribunale, nella precedenza sentenza del 23 marzo 2013 aveva affermato che, senza pregiudizio per il minore e adottando le opportune cautele, il genitore separato ha diritto a coinvolgere il proprio figlio nella sua nuova relazione sentimentale, trattandosi di una formazione sociale a rilevanza costituzionale.


A seguito dell'entrata in vigore della Legge Cirinnà, il principio è stato ulteriormente consolidato, ma è necessario che la tendenza del genitore a coinvolgere il partner nella vita dei bambini non crei in loro eccessivo disagio (per approfondimenti:Separazione: i nuovi compagni non devono turbare i figli).

Tribunale di Milano, sent. 18 gennaio 2017

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