Chi si è arricchito senza una giusta causa a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale

Cos'è l'azione di arricchimento senza causa

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Ai sensi dell'art. 2041 c.c., chi si è arricchito senza una giusta causa a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

L'azione generale di arricchimento, in particolare, è un rimedio residuale che mira ad eliminare uno squilibrio determinatosi ingiustificatamente a seguito del conseguimento di un'utilità economica o un risparmio di spesa da parte di un soggetto (arricchito) e della correlativa diminuzione patrimoniale a carico di un altro soggetto (danneggiato).

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Interesse del danneggiato

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Nella disciplina delineata dall'art. 2041 c.c. il punto di partenza non è tanto costituito dall'arricchimento, bensì dall'impoverimento che, in quanto privo di titolo giuridico valido ed efficace, l'ordinamento mira ad evitare.

Lo stesso depauperamento del danneggiato viene evitato sottraendo all'arricchito l'ingiustificato vantaggio conseguito.

Evidenti ragioni di equità, hanno indotto a ritenere l'azione esperibile anche nelle ipotesi di arricchimento indiretto, realizzato cioè da persona diversa da quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito, ancorché nei soli casi di arricchimento conseguito dalla P.A. rispetto ad un ente pubblico e da un terzo a titolo gratuito (cfr. Cass. SS.UU. n. 24772/2008).

Il danneggiato, tuttavia, ha diritto ad ottenere la somma minore tra l'impoverimento e l'arricchimento, ossia meno di quanto normalmente otterrebbe con il vittorioso esperimento delle altre specifiche azioni.

Partendo dalla considerazione che la funzione dell'indennizzo è proprio quella di reintegrare il patrimonio del destinatario di un valore perduto, tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che ove sussista obbligo di restituzione in natura dell'oggetto dell'arricchimento, costituito da una cosa determinata ex art. 2041 comma 2 c.c., l'arricchito è comunque tenuto all'indennizzo se malgrado la restituzione residua un arricchimento con conseguente diminuzione patrimoniale (cfr., tra le altre, Cass. n. 7194/2000).

Interesse dell'arricchito

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Pur avendo di mira la tutela del danneggiato, l'actio de in rem verso non manca di tenere in considerazione gli interessi dell'arricchito in applicazione di una concezione patrimoniale dell'arricchimento.

Ai fini dell'indennizzo, infatti, deve essere considerata solo la diminuzione patrimoniale subita dal danneggiato e non anche il lucro cessante, con la conseguenza che "l'azione di arricchimento è ammissibile solo limitatamente a quanto un soggetto abbia fatto proprio, apportando contemporaneamente una diminuzione patrimoniale all'altro soggetto" (cfr. Cass. n. 6827/2021; Cass. n.18785/2005).

Il vantaggio conseguito, più precisamente, va rapportato al depauperamento e deve essere contenuto entro l'ammontare di quanto ancora si trovi nel patrimonio dell'arricchito al momento della domanda.

D'altra parte, l'arricchito è a sua volta degno di tutela poiché ha sì beneficiato della prestazione del danneggiato, ma pur sempre senza dolo o colpa, essendo diversamente ravvisabili i presupposti della responsabilità civile con obbligo di risarcire l'intero danno.


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