Spunti e riflessioni sulla sentenza della Corte di Cassazione civile n. 13266/2016
Avv. Francesco Pandolfi - Cura e monitoraggio della paziente, taglio cesareo, tempistica per la nascita del feto, sofferenza fetale, prevenzione delle compromissioni durante il travaglio: sono alcuni degli argomenti toccati da questa sentenza che affronta questioni delicatissime e chiude una via crucis processuale.


A partire dal 2003 i magistrati accordano il risarcimento di ingenti danni conseguenti a prestazioni sanitarie erogate presso un'ospedale, in occasione di un parto in cui viene alla luce una piccola affetta da paralisi cerebrale con tetraplegia spastica (purtroppo riconosciuta totalmente invalida e con necessità di assistenza continua): nel 2016 la Cassazione (sentenza n. 13266) pone fine al caso di responsabilità sanitaria.

Il primo grado della causa

Nel 2008 il Tribunale afferma la responsabilità del medico che ha avuto in carico la paziente, del primario e dei successori delle estinte Usl; tutti condannati in solido al risarcimento.

A fondamento della decisione, i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, la quale mette in evidenza una negligenza da parte dei sanitari nell'attuazione dei trattamenti diagnostici e terapeutici indispensabili per fronteggiare un quadro clinico sospetto.

In pratica, la paziente viene mandata a casa senza effettuare ulteriori accertamenti e prescrizioni; il taglio cesareo si esegue solamente il giorno successivo, anziché operare per la nascita del feto in tempi brevi al fine di evitare le compromissioni durante il travaglio.

Il secondo grado del processo

I medici impugnano la sentenza.

La Corte di appello li accoglie in parte e rivede il risarcimento accordato in prima fase, per il resto conferma la sentenza del Tribunale.

La Cassazione nel 2016

Precisa che la Corte territoriale si è adeguata al principio in tema di onere della prova in ambito di responsabilità medica.

In base a questo principio il danneggiato:

1) ha l'onere di provare l'esistenza del contratto,

2) l'insorgenza (o aggravamento) della patologia,

3) allegare l'inadempimento qualificato del debitore,

mentre a carico del medico e/o della struttura sanitaria resta la dimostrazione che:

4) l'inadempimento non si è verificato, ovvero

5) che non è stato causa del danno.

Inoltre la Corte di appello, confermando la sentenza del Tribunale, focalizza il tema sui risultati della c.t.u. medico legale espletata in primo grado.

Una perizia inequivocabile: nell'elaborato viene infatti appurato che l'ingiustificabile ritardo con cui venne eseguito il taglio cesareo ha condizionato la gravità della patologia; le cause paiono riconducibili ad una sofferenza fetale conseguente ad anossia verificatasi in travaglio di parto o subito prima, o comunque aggravatasi in occasione del parto stesso.

Risulta quindi un'imperizia a carico dei sanitari per aver eseguito in ritardo il taglio cesareo, oltre a elementi di imprudenza, vista l'assenza di qualsiasi ulteriore registrazione cardiotocografica per oltre 20 ore.

Come prevenire danni irreparabili

Volendo offrire un'estrema sintesi dei principi contenuti nelle tre sentenze commentate, la prevenzione dei danni gravi alla persona si attua improntando la condotta medica a prudenza e cautela, preparazione tecnica ineccepibile, vigilanza, tempestività, rispetto del paziente.

Sono queste, d'altro canto, le mancanze professionali che legittimano l'azione risarcitoria da parte di chi, senza colpe, si trova a subire danni così rilevanti.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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