Confermata dalla Cassazione l'utilizzabilità a fini probatori della sentenza di patteggiamento

Avv. Alessandra E. Di Marco - La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. va considerata valida ai fini probatori nell'ambito del processo civile, pur non potendosi qualificare come una sentenza di condanna vera e propria. 

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

L'art. 444 c.p.p. prevede, nell'ambito dei riti alternativi, la possibilità per l'imputato di potere accedere al cosiddetto "patteggiamento", la cui applicazione prevede che le parti (imputato - pubblico ministero) possano concordare tra loro una pena da applicare, così da definire il procedimento che ovviamente si chiuderà una volta emessa tale pronuncia. 

Oltre ad una serie di effetti cosiddetti premiali, l'elemento più favorevole per l'imputato, che opti per tale possibilità, consiste nel potere ottenere uno sconto fino ad un terzo della pena ultima che verrà applicata, senza dimenticare poi che in genere tale pronuncia è accompagnata dalla richiesta dello stesso imputato di subordinare la stessa alla sospensione condizionale della pena.

Gli effetti positivi sono notevoli rispetto ad una vera e propria pronuncia di merito a conclusione di un processo penale, tuttavia non sempre può ritenersi una scelta ottimale. 

Valore della sentenza di patteggiamento

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non consegue ad un vero e proprio processo, questa viene pronunciata prima ancora che si apra il dibattimento, quindi non dovrebbe ritenersi che si tratti di una sentenza che possa fare stato nel processo civile, e tuttavia secondo orientamento consolidato della Cassazione va considerata pur sempre come una sentenza vera e propria in grado di fornire elementi probatori nell'ambito del processo civile, ai fini della determinazione della responsabilità civile.
A conferma di tale orientamento, da ultimo, la sentenza n. 2695 del 2 febbraio 2017 della terza sezione civile della Cassazione. 

Secondo la Suprema Corte, infatti, anche se la sentenza di patteggiamento non contiene un accertamento circa la responsabilità del fatto di reato e non può ritenersi sentenza in grado di fare stato nel giudizio civile, non può tuttavia escludersi che la stessa contiene pur sempre un'ipotesi di responsabilità e implica il riconoscimento del fatto-reato.
Pertanto potrà essere utilizzata quale mezzo probatorio da parte del giudice civile al fine di definire l'eventuale responsabilità civile del reo. 


Per approfondimenti leggi: 

- Guida legale Il patteggiamento

- Articolo 444 del codice di procedura penale commentato




Avv. Alessandra Di Marco
alessandradimarco@virgilio.it


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: