Non si può ricorrere alla liquidazione equitativa pura che non si fondi su criteri obiettivi

di Valeria Zeppilli - La liquidazione del danno non patrimoniale subito alla propria vita di coppia dal punto di vista affettivo, sessuale, relazionale e assistenziale (ad esempio a seguito di un incidente subito dal partner), non può mai essere fatto ricorrendo a una liquidazione equitativa pura che non si fondi su criteri obiettivi.

Come chiarito dalla sentenza numero 12470/2017 della terza sezione civile della Corte di cassazione (qui sotto allegata), questi ultimi sono infatti i soli criteri idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a permettere una verifica successiva del ragionamento che il giudice ha seguito nell'apprezzare la gravità del fatto, le condizioni soggettive della persona, l'entità della relativa sofferenza e il turbamento del suo stato d'animo.

La valenza delle Tabelle di Milano

Di conseguenza, in casi simili occorre preferire l'adozione delle tabelle di Milano, che permettono di garantire un'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio di fronte a casi analoghi.

Tali tabelle, per la Cassazione, devono essere considerate in linea generale come un parametro che garantisce, nel rispetto dell'articolo 3 della Costituzione, che la valutazione equitativa del danno non patrimoniale sia conforme alle disposizioni dettate a tal proposito dagli articoli 1226 e 2056 del codice civile. Il tutto lasciando ovviamente salvo il caso in cui emergano delle circostanze del caso concreto, tali da giustificarne l'abbandono.

Corte di cassazione testo sentenza numero 12470/2017
Valeria Zeppilli

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