Per la Cassazione non è possibile addossare a chi richiede l'assegno una prova diabolica a fronte di altri indici di non autosufficienza

di Valeria Zeppilli - Alla luce della sentenza con la quale la Corte di cassazione ha detto definitivamente addio al parametro del tenore di vita ai fini della determinazione dell'an dell'assegno divorzile (leggi: "Divorzio: la Cassazione dice addio al tenore di vita. Ecco le motivazioni"), sono ancora più interessanti le pronunce con le quali i giudici tentano di fare chiarezza sulle modalità con le quali va fornita la prova della non autosufficienza di chi richiede il mantenimento.

Ecco, quindi, che deve essere necessariamente segnalata la sentenza numero 11538/2017 (qui sotto allegata), con la quale la prima sezione civile della Corte di cassazione ha respinto il ricorso di un uomo che, reputando esagerato il versamento in mancanza di prova circa l'inesistenza assoluta di possibilità di lavoro, ne chiedeva la revisione.

Niente prova "diabolica"

Con tale pronuncia, infatti, i giudici hanno chiarito che all'ex che chiede l'assegno non può essere richiesta una simile prova "diabolica", nel caso in cui la non autosufficienza può essere desunta anche da altri fattori.

L'assegno divorzile, precisa la Corte, ha un'indubbia natura assistenziale, deve essere riconosciuto in favore di chi disponga di redditi insufficienti a condurre un'esistenza libera e dignitosa e deve essere contenuto nei limiti di quanto necessario senza provocare illegittime locupletazioni.

Tuttavia non è possibile ancorarne il riconoscimento all'inesistenza assoluta di ogni possibilità di lavoro, specie ove, come nel caso di specie, il richiedente dimostri che non dispone di un impiego fisso, non beneficia dell'assegnazione della casa coniugale, non percepisce un reddito regolare e abbia addotto di essersi impegnato nella ricerca di un lavoro.

Gli indici di prova chiariti dalla Cassazione

In ogni caso, oggi provare l'autosufficienza dell'ex dovrebbe divenire più agevole, quantomeno nei presupposti.

Nella storica sentenza numero 11504/2017, citata in premessa, la Cassazione ha infatti chiarito quali sono gli indici di prova cui ancorare una simile indagine (leggi: "Mantenimento: come si prova l'autosufficienza dell'ex"), indici ai quali peraltro anche l'Associazione Italiana Avvocati di Famiglia ha affermato di aderire, chiarendo in un recente comunicato stampa che "AIAF condivide quanto suggerito dai giudici di legittimità nel ritenere che potranno essere ammessi quali elementi probatori anche la mancanza di un impiego fisso e di un reddito regolare e la indisponibilità dell'uso della casa coniugale".

Corte di cassazione testo sentenza numero 11538/2017
Valeria Zeppilli

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