L'Agenzia delle entrate precisa l'ammontare dei benefici applicabili in caso di ravvedimento operoso per chi ha dimenticato di presentare l'F24 a saldo zero

di Valeria Zeppilli - Il ravvedimento operoso per coloro che non presentano o presentano in ritardo l'F24 a saldo zero è stato oggetto di una recente risoluzione dell'Agenzia delle entrate, ovverosia la numero 36/E del 20 marzo qui sotto allegata, che ne ha determinato i benefici per i contribuenti.

Ritardo inferiore a 5 giorni

In particolare, il ravvedimento operoso produce effetti differenti a seconda dei giorni di ritardo entro i quali ci si ravvede.

Se infatti il ritardo con il quale è presentato l'F24 a saldo zero non supera i cinque giorni lavorativi la sanzione è pari a 1/9 di 50 euro e quindi a Euro 5,56.

Ritardo tra 5 e 90 giorni

Se il ritardo nella presentazione del modello è compreso tra 5 e 90 giorni, invece, l'importo della sanzione ammonta a Euro 11,11 (1/9 di 100 euro).

Ritardo oltre 90 giorni

Se, infine il ritardo supera i 90 giorni, le sanzioni aumentano gradualmente e sono di Euro 12,50 (1/8 di 100 euro) se l'F24 a saldo zero è presentato comunque entro un anno dall'omissione, di Euro 14,29 (1/7 di 100 euro) se il modello è presentato entro due anni e di Euro 16,68 (1/6 di 100 euro) se il ravvedimento avviene entro due anni.

Processo verbale

Resta un'ultima ipotesi da considerare: quella in cui la delega a saldo zero è presentata dopo che la violazione sia stata contestata mediante processo verbale.

In tal caso, l'importo da pagare a titolo di sanzione è di Euro 20 (1/5 di 100 euro).

F24 a saldo zero

Per completezza, si ricorda che l'F24 a saldo zero è quello che deve comunque presentare chi si avvale della compensazione introdotta nel nostro ordinamento dal decreto legislativo numero 241 del 1997, anche nel caso in cui il saldo è pari a zero in quanto i crediti sono pari o superiori ai debiti (con la precisazione che il credito eventualmente eccedente non può produrre un saldo negativo nell'F24, ma potrà essere semmai utilizzato in occasione dei pagamenti successivi).

Agenzia delle entrate testo risoluzione 36/E del 20 marzo 2017
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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