
di Valeria Zeppilli - Il ravvedimento operoso consiste nel pagamento spontaneo di un'imposta originariamente non versata, degli interessi e della sanzione. In tal modo, e quindi scegliendo di regolarizzare spontaneamente l'omissione o l'incompletezza di un versamento dovuto, è possibile pagare la sanzione in misura ridotta e, in un certo modo, porre rimedio al proprio inadempimento.
- Ravvedimento operoso: calcolo degli interessi
- Ravvedimento operoso: calcolo della sanzione
- Ulteriori riduzioni
Ravvedimento operoso: calcolo degli interessi
Dal punto di vista pratico, ovviamente l'imposta dovrà essere pagata interamente.
Per quanto riguarda gli interessi, gli stessi andranno calcolati al tasso legale annuo a partire dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento omesso o incompleto e sino al giorno in cui questo è eseguito.
Ravvedimento operoso: calcolo della sanzione
Il vantaggio dell'accesso al ravvedimento operoso consiste nell'ammontare della sanzione per l'inadempimento, che risulta ridotta in maniera più o meno significativa a seconda di quando si decida di "ravvedersi".
Nel dettaglio, la sanzione è pari a:
- 1/10 di quella ordinaria, se il pagamento del tributo o dell'acconto avviene entro trenta giorni dalla data di scadenza;
- 1/9 del minimo, se gli errori e le omissioni vengono regolarizzati entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione o all'errore o all'omissione;
- 1/8 del minimo, se gli errori e le omissioni vengono regolarizzati entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione o entro un anno dall'errore o dall'omissione;
- 1/7 del minimo, se gli errori e le omissioni vengono regolarizzati entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione o entro due anni dall'errore o dall'omissione;
- 1/6 del minimo, se gli errori e le omissioni vengono regolarizzati oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione o oltre due anni dopo l'errore o l'omissione;
- 1/5 del minimo, se gli errori e le omissioni vengono regolarizzati dopo la constatazione della violazione, tranne che nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale;
- 1/10 del minimo della sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- 1/10 del minimo della sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
Ulteriori riduzioni
Con il decreto legislativo numero 158/2015, la sanzione ordinaria per versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni è stata ridotta della metà e, quindi, non è più del 30% ma del 15%.
Se, poi, i versamenti sono effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni vi è un'ulteriore riduzione e la sanzione del 15% scende di 1/5 per ogni giorno di ritardo.
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