… ma solo se il cliente prova che il comportamento dovuto dal legale gli avrebbe fatto vincere la causa

di Lucia Izzo - L'avvocato è responsabile verso il cliente soltanto se risulta dimostrato, oltre allo scorretto adempimento dell'attività professionale e al danno subito a questo riconducibile, che laddove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto la causa si sarebbe vinta con tutta probabilità. Lo ha affermato il Tribunale di Vicenza, nella sentenza n. 2092/2016.


Il legale era stato incaricato dal fallimento di una s.r.l. a fornire un parere scritto riguardante un credito vantato dalla società nei confronti di una compagnia assicuratrice. Tale parere, tuttavia, nonostante i vari solleciti, non era stato depositato e il credito era caduto in prescrizione dopo un anno dall'atto di interruzione posto in essere dalla curatela.


Per il Fallimento, dunque, la condotta dell'avvocato ha configurato un'ipotesi di negligenza professionale che si può individuare come causa diretta della perdita dell'indennizzo. Il legale, invece, eccepisce di aver ricevuto incarico di  formulare un mero parere sull'opportunità di agire in giudizio contro la debitrice, senza dunque poter assumere alcuna iniziativa di tipo sostanziale come l'interruzione della prescrizione.


Ancora, l'avvocato lamentava che non aveva potuto redifere il parere perchè il Curatore dell'epoca non gli inviò mai le condizioni generali di polizza, ritenendo che il medesimo curatore avrebbe avuto le necessarie nozioni, anche giuridiche, per conoscere da sé solo l'onere di periodica interruzione della prescrizione.


Nel pronunciarsi sulla questione, il Tribunale rammenta che "l'accettazione dell'incarico vincolò il professionista - pur, beninteso, nell'ambito di una prestazione di mezzi - a rendere tutta la diligenza richiedibile ex art. 1176 II comma c.c., in combinato disposto con l'art. 2236 c.c.". E difatti, i contorni dell'incarico, come previsto dal decreto di nomina, dimostravano che l'avvocato fu investito del ruolo del legale della procedura nonché del compito di valutare l'opportunità di agire in giudizio contro società debitrice. 


In questa sua veste, precisa il giudice, "appare invero innegabile che il professionista dovesse porsi, anche al di là dell'obbligo di redazione di un parere scritto, il problema della interruzione della prescrizione del diritto a tutela del quale egli era stato nominato" in quanto ciò rientrava, senza ombra di dubbio, nell'obbligo di diligenza insito nella richiesta valutazione dell'opportunità di agire in giudizio.


Tuttavia, nonostante l'inadempienza dell'avvocato all'incarico affidatogli, per il Tribunale ciò non basta a sancire automaticamente un obbligo di risarcimento, poichè deve essere acquisita anche la prova dell'esistenza del nesso di causa fra la predetta condotta omissiva e la determinazione del danno consistente nella "perdita" del credito del Fallimento.


L'avvocato convenuto, infatti, ha negato tale nesso di causa deducendo l'esistenza di altri fattori che da soli, potevano porsi come motivi ostativi alla riscuotibilità del credito. Per principio basilare dell'ordinamento, consacrato anche in giurisprudenza, "la dimostrazione del nesso di causa è aspetto che tocca gli elementi costitutivi del diritto al risarcimento, sicché è preciso onere di chi domanda il risarcimento provarne l'esistenza, e non onere del convenuto provarne l'assenza".


Di recente, si legge in sentenza, si è espressa la Corte di Cassazione (sent. n. 1984 del 2016), proprio in un caso di dedotta responsabilità di un avvocato, affermando che "la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone". La richiesta risarcitoria va dunque rigettata.

Trib. Vicenza, sentenza n. 2092/2016

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