Per la Cassazione, non è il rifiuto dei rapporti la causa principale della crisi ma l'incompatibilità caratteriale

di Marina Crisafi - Lei rifiuta di fare sesso col marito? Ciò non basta per addebitarle la separazione, se c'è incompatibilità caratteriale o una diversa concezione del matrimonio. È quanto emerge dall'ordinanza n. 4756/2017 depositata oggi dalla Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un marito che chiedeva a gran voce l'addebito della separazione alla moglie.

Di fronte agli Ermellini, l'uomo sosteneva che i giudici di merito avevano erroneamente escluso l'addebito a carico della donna, poiché la separazione era dipesa dal suo rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali.

Ma per il Palazzaccio, le censure dell'uomo tendono soltanto a prospettare una diversa interpretazione delle risultanze processuali. La corte d'appello infatti ha fornito idonea motivazione in ordine alle cause di esclusione dell'addebito, sia esaminando i testi che valutando il comportamento della donna. E ha concluso che le ragioni della rottura del matrimonio "erano addebitabili esclusivamente a cause obiettive derivanti dalla diversa concezione della vita matrimoniale e dalla incompatibilità caratteriale".

Da qui l'inammissibilità del ricorso.

Cassazione, ordinanza n. 4756/2017

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