Per condannare medico e struttura sanitaria va indagato anche il nesso causale

di Marina Crisafi - Anche se sono stati individuati profili di colpa nell'operato dei medici nei confronti di un paziente, ciò non basta per affermare la loro responsabilità o quella della struttura sanitaria di appartenenza. Occorre infatti indagare l'esistenza del nesso causale. Ad affermarlo è il Tribunale di Trento, con una recente sentenza (n. 893/2016 qui sotto allegata), pronunciandosi sul ricorso di un marito che aveva trascinato in giudizio la guardia medica di un ospedale e l'Asp ritenendoli responsabili della morte della moglie (o in ogni caso della perdita delle chance di sopravvivenza della stessa), chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti, iure proprio e iure hereditatis, in conseguenza del decesso.

Nello specifico, l'uomo sosteneva la responsabilità dell'ospedale per non aver informato tempestivamente la donna della positività del paptest eseguito durante la visita ginecologica, oltre all'erroneità della scelta del trattamento di chemioterapia. Inoltre, veniva ritenuto responsabile il medico di turno al servizio di guardia quando la signora (in preda a dolori lancinanti) veniva ricoverata presso il Pronto Soccorso, dove sottoposta ad un intervento di asportazione dell'appendice tardivo, decedeva.

Il giudice trentino, esaminate le doglianze del ricorrente, distingue i due profili della colpa e del nesso causale, con riferimento sia al danno tanatologico che a quello della perdita di chance.

Sotto il primo profilo, pur essendo incontestabile la colpa dei vari operatori (con riguardo al ritardo della comunicazione dell'esito del paptest e del comportamento della guardia medica

, ma non della scelta della terapia adottata ritenuta corretta dalla CTU), ciò ricorda il tribunale, non è sufficiente, "al fine dell'affermazione di una responsabilità - di medico e struttura - essendo altresì necessario indagare l'esistenza del nesso causale". Premesso che l'indagine deve essere condotta secondo il criterio del "più probabile che non" prosegue quindi la sentenza, "va osservato che mentre nel caso del danno tanatologico, l'evento da porre in relazione alla condotta colposa è rappresentato dalla morte, nel caso del danno da perdita di chances esso si identifica con la perdita di un risultato utile", che, ove venga in discussione, come nel caso di specie, l'integrità psico-fisica della persona, "può consistere nella possibilità del paziente di veder rallentato il decorso della malattia, e quindi aumentata la durata della sopravvivenza, ovvero nella possibilità di fruire di migliori condizioni di vita nel corso della malattia, ovvero ancora nella possibilità di sopravvivenza".

Sulla base di questi criteri e supportato dagli esiti della CTU, il tribunale, ha dunque escluso l'esistenza di un nesso causale tra i ritardi e la morte della donna, con riferimento al danno tanatologico, ritenendo invece configurabile il danno da perdita di chance sotto forma di perdita di possibilità di sopravvivenza, liquidandola al 50%.

Tribunale Trento, sentenza n. 893/2016

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