Inapplicabilità dell'articolo 131-bis del codice penale alle materie di competenza del giudice di pace

Abogado Francesca Servadei - Con la sentenza 45996/2016 la quinta sezione della Suprema Corte ha superato il precedente orientamento (cfr. pronuncia 40699/2016) si era ritenuta possibile l'applicabilità dell'articolo 131-bis del codice penale alle materie di competenza del giudice di pace in virtù del d.lgs. n. 274/2000.

Svolgimento del processo

Il tribunale di Cassino confermava la decisione assunta dal giudice di pace di Sora relativamente alla condanna dell'imputato per il reato di lesioni personali e minacci. L'imputato, tramite il proprio difensore, proponeva ricorso in Cassazione e tra i motivi di gravame era contestata la mancata applicabilità dell'articolo 131-bis c.p.

La decisione

Gli Ermellini attraverso una serie di pronunce, nello specifico la numero 31920/2015, la numero 38876/2015 e la numero 25491/15, ribadivano la giurisprudenza che più volte menzionava l'applicabilità della norma innanzi al tribunale monocratico. I giudici di piazza Cavour evidenziavano come l'articolo 131-bis c.p. è caratterizzato da uno specifico tetto edittale (la pena non deve superare nel massimo i cinque anni) mentre il corpo normativo 274/2000 non conosce alcuna limitazione della pena, sottolineando poi le divergenze tra il citato corpo normativo e la norma stessa, ovverosia, per il primo i presupposti della fattispecie consistono nell'esiguità del danno o del pericolo, grado di colpevolezza o occasionalità, mentre nel secondo elementi imprescindibili per la sua applicabilità consistono nella presenza di presupposti di natura aggettivi, nonché di natura soggettivi.

Inoltre la pronuncia della Suprema Corte è avallata anche dalla differenza che nei due istituti si trova della persona offesa. Dalla lettura dell'articolo 34 del d.lgs. 274/2000 il legislatore riconosce alla persona vittima di reato la facoltà inibitoria ricollegabile alla natura conciliativa del giudice di pace; di contro l'articolo 131-bis non prevede, salvo la previsione del Proscioglimento prima del dibattimento, disciplinato ai sensi dell'articolo 469 del codice di rito, nessun dovere procedurale conseguente al contrasto tra le parti; difatti, come affermato dalle Sezioni Unite, con sentenza

43264/2015, tratto caratterizzante del giudice di pace è proprio la finalità conciliativa, che rappresenta elemento distintivo di tale giurisdizione così come viene enunciato nell'articolo 2, comma II del D. Lgs 247/2000 e confermato anche dalla Corte Costituzionale con ordinanza numero 349/2004. Sempre la Consulta, con ordinanza 415/2004 riconosce al procedimento in sede di giudice di pace il carattere celere e semplificato che mette in evidenza l'aspetto conciliativo di detta autorità.

Per completezza di esposizione, occorre evidenziare come a sostegno delle proprie ragioni gli Ermellini non tralasciano l'importanza dell'articolo 16 del codice penale, alla luce del quale la norma 34 del citato corpo normativo risulta essere norma speciale in virtù della quale vi è una prevalenza sul diritto sostanziale con conseguente inapplicabilità del disposto dell'articolo 131-bis c.p. alle materie la cui giurisdizione appartiene al giudice di pace.

Abogado Francesca Servadei

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Cassazione, sentenza n. 45996/2016

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