La definizione di inquinamento acustico, le sanzioni e l'esposto al comune

Avv. Edoardo Di Mauro - La legge 447/1995 definisce l'inquinamento acustico come "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo":
- al riposo e alle attività umane,
- pericolo per la salute umana,
- deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno,
- oppure tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Competenze del comune

Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;

b) della disciplina relativa al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;

c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni sulla competenza;

d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita in materia di impatto acustico.

Sanzioni

Chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,91 ad euro 10.329,14.

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui alla legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 ad euro 5.164,57.

Contenuto dell'esposto al comune

Al fine di avviare al procedura amministrativa per presunto inquinamento, nell'esposto al Comune è opportuno indicare l'attività e le caratteristiche della sorgente eccessivamente rumorosa. Per esempio se si tratta di carico e scarico merci, o di attività di ristorazione, discoteca o artigianale.

Per maggiore precisione non si dovrebbe dimenticare di indicare gli orari o le fasi della giornata interessate dal lamentato disturbo.

Sarebbe inoltre conveniente indicare la disponibilità a ricevere i tecnici competenti per le misurazioni.

Avv. Edoardo Di Mauro

Per consulenza e assistenza:

edodim83@gmail.com

tel. 333 4588540

Edoardo Di MauroEdoardo di Mauro - articoli
E-mail: edodim83@gmail.com
Avvocato, si occupa di diritto amministrativo, penale, contratti, diritto dell'informatica ed internet.

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: