Anche i documenti, e non solo le prove costituende, soggiacciono al divieto di produzione in appello di “nuovi mezzi di prova”. Lo hanno affermato le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con le sentenze n. 8202/05 e 8203/05, risolvendo il contrasto giurisprudenziale esistente in ordine alla possibilità di produrre in appello documenti non prodotti nel giudizio civile di primo grado. I Giudici della Corte spiegano che la produzione di documenti nuovi in appello è ammissibile solo se la mancata produzione in primo grado non sia imputabile alla parte che intenda avvalersene, ovvero se il giudice ritiene di superare l'intervenuta preclusione perchè la produzione di alcuni documenti gli appare “indispensabile” ai fini della decisione.
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