Nota di commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6188/2014

Avv. Francesco Pandolfi - In tema di divieto di detenzione armi e munizioni, in primo grado l'interessato non riesce a far valere le sue doglianze, ma in appello davanti il Consiglio di Stato ha la meglio.


Vediamo come.


Cosa dice il Consiglio di Stato


La chiave per risolvere il caso è l'assenza di una vera indagine sulla personalità dell'interessato (titolare di licenza di porto di fucile uso caccia e detentore di otto fucili, deferito ex art. 347 c.p.p. per omessa custodia di armi: il Prefetto vieta la detenzione delle armi e il Questore revoca la licenza di porto di fucile uso caccia).


Che cosa significa agli occhi dei Magistrati di appello?


Semplicemente che nel caso in commento la discrezionalità dell'amministrazione è stata esercitata senza il rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, contrariamente a quanto ritenuto dal Tar in primo grado.


Infatti, il provvedimento del Prefetto fa riferimento ad un verbale redatto dai Carabinieri in occasione della constatazione del furto dell'arma cui ha fatto seguito il deferimento per l'omessa custodia.


Manca però nel ragionamento dei giudici di prime cure la valutazione attenta della personalità del ricorrente e sui suoi comportamenti in ordine alla custodia dell'arma.


Si tratta infatti di un ex Carabiniere in congedo, incensurato.

Lo screening della figura dell'interessato risulta parziale, in quanto non sono state adeguatamente valutate le circostanze del caso: ossia che il ricorrente ha subito un furto in casa senza che sia stata rilevata una specifica negligenza nella custodia dell'arma (secondo criteri di buon senso ed uso comune atti ad impedire a terzi l'ingresso furtivo).

Ma poi non è stato dato peso alcuno alla sopraggiunta ordinanza di dissequestro dell'arma (dal provvedimento si legge che nessuna mancanza di diligenza nella custodia è dato rilevare).

Ordinanza che è assai esplicita sulla superficialità descrittiva della fattispecie (tra i dati salienti: "importa che gli armamenti devono essere al sicuro da furti quando nessuno è in casa, soprattutto deve essere impedito l'accesso a bambini e minorati").


In conclusione


Il tenore dell'ordinanza di dissequestro è tale da svuotare di ogni disvalore e pericolosità il comportamento tenuto dal ricorrente in relazione all'uso e detenzione delle armi in suo possesso.


Cosa fare in questi casi


Insistere in appello per superare l'eventuale decisione sfavorevole di primo grado, ricorrendo una circostanza analoga a quella commentata.



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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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