L'originale (e restrittiva) interpretazione dell'art. 317-bis del codice civile da parte del tribunale di Venezia

di Marina Crisafi - Il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti è un diritto di serie B. Questo è quanto si ricava dal decreto del tribunale per i minorenni di Venezia, del 7 novembre 2016 (qui sotto allegato), che ha formulato un'originale e restrittiva interpretazione dell'art. 317-bis del codice civile.

Nella vicenda portata alla sua attenzione, il giudice ha respinto l'istanza dei nonni materni di veder riconosciuto il proprio diritto a mantenere significativi rapporti con la nipote, figlia della loro figlia, considerandolo perfettamente comprimibile laddove debba cedere il passo al quello dei minori di condurre un'esistenza equilibrata.

L'azione in giudizio degli ascendenti - afferma preliminarmente il decreto - rientra nell'alveo dei procedimenti ex articolo 333 c.c. "In buona sostanza, il diritto dei nonni, intanto merita tutela, in quanto la mancata significativa relazione con essi, sia effettivamente, concretamente e realmente pregiudizievole per il minore ed imponga pertanto di addivenire ad una limitazione delle responsabilità dei genitori". In ultima analisi, la loro azione in giudizio, non può che trovare origine nella piena realizzazione dell'interesse del minore a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti, "tant'è che, qualora la frequentazione - con gli stessi - non risponda a detto interesse, il ricorso dei nonni va rigettato".

Si tratta quindi, di un diritto destinato a "soccombere" di fronte a quello del minore a condurre un'esistenza serena e a crescere in maniera sana ed equilibrata, "senza essere coinvolto e costretto a subire le ricadute e le ripercussioni dei cattivi rapporti tra i genitori o uno di essi e gli ascendenti". Ed è lo stesso testo dell'art. 317-bis - afferma ancora il tribunale veneto - ad imporre al giudice l'adozione dei provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore "e non quelli più idonei a soddisfare i desiderata degli ascendenti".

Trib. Venezia, decreto 7.11.2016

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