Il Tribunale di Firenze ricorda che l'art. 892 c.c. prevede che in presenza di un manufatto divisorio è sufficiente mantenere le piante a un'altezza adeguata

di Marina Crisafi - Le siepi al confine tra due proprietà devono essere potate, mantenendole all'altezza del muro divisorio, ma non può ordinarsene lo sradicamento e il conseguente spostamento indietro. A ricordarlo è la seconda sezione civile del tribunale di Firenze, in una recente sentenza

(la n. 1898/2016), risolvendo una vicenda tra due proprietari vicini cui il giudice di pace aveva imposto di espiantare tutte le siepi di alloro poste a distanza inferiore a un metro e mezzo dal confine e a ripiantarle oltre tale limite. Ciò perché la sommità delle siepi stesse superava l'altezza del muro divisorio. Ma per il tribunale fiorentino, al caso di specie va applicata la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 892 c.c. sulle distanze per gli alberi, il quale sancisce che "le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro". Per il giudice, quindi, al fine di evitare di arrecare fastidio ai vicini, basta risolvere il problema attraverso la potatura delle siepi di alloro utilizzate come divisorie. Tali piante, infatti, si legge in sentenza, "se non curate con periodici interventi di potatura, in pochi anni, possono raggiungere dimensioni notevoli". Per cui è possibile "soddisfare le legittime aspettative degli attori ordinando ai proprietari di mantenere le piante ad altezza non eccedente la sommità del muro divisorio, ai sensi dell'art. 892 c.c., ultimo comma".

Per approfondire vai alla guida legale "Le distanze per gli alberi: le regole del codice civile"

https://www.studiocataldi.it/articoli/23126-le-distanze-per-gli-alberi-le-regole-del-codice-civile.asp


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