Il contrasto con l'ordine pubblico non è ravvisabile per il solo fatto che la norma straniera sia difforme da disposizioni del diritto nazionale

di Valeria Zeppilli - Anche la Cassazione ha dato il suo sì: il bambino nato in Spagna a seguito di inseminazione eterologa ha due madri.

La sentenza numero 19599/2016, depositata il 30 settembre e qui sotto allegata, sta già facendo parlare di sé: dopo due anni, il via libera espresso dalla Corte d'appello di Torino alla trascrizione della nascita del bambino come figlio di due mamme ha trovato la sua conferma definitiva.

La vicenda riguardava due donne che, dopo essersi sposate in Spagna, avevano deciso di ricorrere alla procreazione assistita per allargare la famiglia: una aveva donato gli ovuli, l'altra aveva partorito.

La trascrizione in Italia dell'atto di nascita formato in Spagna e valido per il diritto spagnolo è consentito o si pone, piuttosto, in contrasto con l'ordine pubblico?

Per i giudici la risposta giusta è la prima: non c'è quella contrarietà all'ordine pubblico che il tribunale di Torino, in un primo momento, aveva posto alla base del diniego di trascrizione.

A questa condizione se nel registro dello Stato civile di Barcellona si può individuare le due donne come "madre A" e "madre B", lo si può fare anche qui. Non importa che la tecnica di procreazione utilizzata non sia pienamente riconosciuta nel nostro ordinamento.

Più nel dettaglio, con la sentenza in commento la Corte ha compiuto un'attenta e rigorosa disamina del concetto di ordine pubblico, giungendo alla conclusione che il contrasto con esso "non è ravvisabile per il solo fatto che la norma straniera sia difforme contenutisticamente da una o più disposizioni del diritto nazionale". Il parametro di riferimento, infatti, è rappresentato esclusivamente dai principi fondamentali che vincolano il legislatore ordinario e non dalle norme con le quali questi abbia esercitato la sua discrezionalità in una determinata materia.

Di conseguenza, il giudice italiano che sia chiamato a valutare la compatibilità con l'ordine pubblico di un atto di stato civile straniero (come l'atto di nascita) i cui effetti si chiede di riconoscere in Italia, non deve verificare se tale atto applichi una disciplina conforme o difforme rispetto alle norme interne, anche imperative o inderogabili.

La sua indagine deve concentrarsi piuttosto sul se tale atto contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo che possono essere desunte dalla Costituzione, dai Trattati fondativi, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalla Cedu.

Nel caso di specie, occorreva quindi fare esclusivo riferimento alla tutela dell'interesse superiore del minore e al diritto delle persone di autodeterminarsi e di formare una famiglia.

Non riconoscere un rapporto di filiazione legalmente e pacificamente esistente in Spagna avrebbe determinato un'incertezza giuridica idonea a incidere sul diritto del piccolo ad avere un secondo genitore e sulla definizione della sua identità personale (si pensi, ad esempio, alla possibilità di acquisire la cittadinanza italiana e i diritti ereditari e a quella di essere rappresentato dal genitore nei rapporti con le istituzioni italiane).

Insomma: per la Cassazione "non si può ricorrere alla nozione di ordine pubblico per giustificare discriminazioni nei confronti dei minori". Il bambino ha un diritto fondamentale alla conservazione dello status legittimamente acquisito all'estero e il negarlo comporterebbe una violazione del principio di uguaglianza.

Corte di cassazione testo sentenza numero 19599/2016
Valeria Zeppilli

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