Osservazioni su iscrizione a partito politico, cariche direttive, partecipazione fuori e in corso di attività di servizio

Avv. Francesco Pandolfi - I giudici sgretolano la tesi del Ministero della Difesa sull'incompatibilità tra una carica sociale rivestita da un proprio appartenente in seno ad un partito politico e l'adempimento dei suoi doveri di militare.

A settembre 2016 l'importante sentenza.

Vediamo di cosa si tratta.

Il principio di fondo su cui poggia la tesi del Ministero è che le Forze Armate debbono in ogni circostanza mantenersi estranee alle competizioni politiche: a maggior ragione se l'incarico ricoperto dal militare in seno al partito prevede l'esercizio di funzioni attive.

Nel caso specifico, il militare comunica al proprio Comando l'iscrizione al partito politico e l'assunzione di una carica; gli viene però inflitta una sanzione disciplinare in quanto ha violato i doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato, oltre ad aver violato il principio di estraneità della FFAA alle competizioni politiche.

Due sono le strade intraprese dal militare: quella del ricorso introduttivo dove critica l'ammonimento a recedere dalla carica politica rivestita, l'altra dei motivi aggiunti dove impugna la sanzione disciplinare inflitta.

Le tesi contrapposte


La tesi del ricorrente si basa sull'art. 49 Cost. posto a presidio della libera associazione dei cittadini in partiti politici per concorrere, democraticamente, a determinare la politica nazionale.

Inoltre, dice, le restrizioni dell'ordinamento militare non possono interpretarsi estensivamente e, in ogni caso, permettono ugualmente ai militari di iscriversi a partiti politici al di fuori delle particolari fattispecie contemplate nelle specifiche norme.


La tesi del resistente fa leva sulla portata generale del divieto: in poche parole è vietato qualsiasi coinvolgimento politico del militare.


Il pensiero del Tar


Il ricorso è fondato.


La conclusione della magistratura è che è illegittimo il divieto per i militari di iscriversi a partiti politici e di assumere cariche direttive al loro interno.


Per arrivare a confermare l'illegittimità di questo divieto, il Tar ricostruisce la volontà del Legislatore in questa materia.


Ecco i passaggi essenziali.


La libertà di associarsi in partiti è costituzionalmente protetta, le limitazioni costituzionali del diritto di iscriversi a partiti politici per i militari non hanno mai avuto un seguito normativo, nel senso che la Legge non ha mai stabilito per i militari un limite duraturo e non ha mai prescritto un esplicito divieto di iscrizione.


Neppure ricorre, nel caso preso ad esame, la prescrizione di cui all'art. 1350 d. lgs. 66/2010, visto che i comportamenti contestati al ricorrente non sono riconducibili allo schema astratto di questa norma.

Infatti il ricorrente si è iscritto al partito assumendo una carica direttiva, ma non è provato che egli abbia mai preso parte a manifestazioni politiche durante l'attività di servizio, ne in luoghi a questo destinati, ne indossando l'uniforme o qualificandosi come militare, oppure ancora rivolgendosi ad altri militari in divisa o qualificatisi come tali.


In pratica


Laddove i precetti costituzionali posti a presidio delle libertà fondamentali della persona sono violati, reagire con il ricorso.



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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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