di Lucia Izzo - Equitalia può iscrivere ipoteca sull'immobile del debitore? La risposta non è scontata e, soprattutto, richiede un'analisi precisa. Lo dimostra la recente sentenza della CTP di Reggio Emilia, n. 340/2016, che ha portato un po' di chiarezza sulla tematica.
A norma di legge, se il debito con Equitalia è inferiore a 20mila euro, l'ente non potrà né iscrivere ipoteca nè procedere al pignoramento di qualunque immobile.
Diversa è invece la situazione per i debiti da 20mila euro in su, ma che non raggiungano la soglia dei 120mila euro: in tal caso Equitalia è ammessa a iscrivere ipoteca, anche se il debitore non abbia altri immobili.
L'iscrizione di ipoteca, va precisato, è cosa diversa e non implica pignoramento o vendita dall'asta del bene: si tratta, sostanzialmente, di una forma di garanzia del credito vantato dagli enti che hanno affidato all'Agente della riscossione l'incarico di recuperare le somme dovute dal debitore, al fine di evitare che possano intervenire altri soggetti (ad esempio la banca) ad avviare l'esecuzione forzata sulla casa.
L'ipoteca può essere iscritta, in presenza di debiti non inferiori a 20 mila euro, su uno o più immobili del debitore, per un importo pari al doppio del credito complessivo per cui Equitalia procede e previa comunicazione scritta. La cancellazione dell'ipoteca avviene a seguito del saldo integrale del debito.
In effetti, il D.L. 69/2013 (cd. Decreto del Fare) ha posto in capo all'esattore il divieto di pignoramento, ma non di iscrivere ipoteca sull'immobile comunemente definito quale "prima casa". La normativa, tuttavia, richiede peculiari condizioni affinché il divieto possa operare.
L'immobile deve, in primo luogo, essere l'unico in proprietà del contribuente ed è altresì necessario che costui vi risieda anagraficamente e che l'abitazione abbia destinazione catastale (abitativa) e non rientri nella categoria degli immobili di lusso, come circostanziata dalla legge.
In mancanza anche di una sola delle suddette condizioni, l'immobile è pignorabile da Equitalia, ma solo se l'intero debito abbia un importo pari ad almeno 120mila euro.
Nel caso esaminato dalla CTP romagnola, il giudice ha bocciato la domanda di un contribuente, proprietario di un immobile ipotecato da Equitalia a cui l'esattore aveva comunicato la possibilità che l'appartamento di sua proprietà fosse messo all'asta se egli non avesse estinto il debito.
Il giudice rammenta che l'art. 76 del d.p.r. 602/73 prevede che il concessionario, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione e purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.
Pertanto, conclude la Commissione, nel caso in cui il credito, per cui l'Agente procede, non sia inferiore complessivamente a 20mila euro, ma il bene, su cui procede, sia l'unico immobile, non di lusso, di proprietà dell'esecutato, qualora lo stesso abbia la propria residenza anagrafica, l'Agente potrà sì, iscrivervi ipoteca, ma non potrà procedere all'espropriazione forzata con conseguente vendita all'asta.
Nel caso esaminato, pertanto, si è ritenuto valido l'operato di Equitalia, che aveva il diritto ad iscrivere ipoteca, ma l'ente non potrà tuttavia rocedere all'espropriazione forzata con vendita all'asta.
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