Avv. Cristina Matricardi |

Cassazione: Danno da ritardo del risarcimento nei sinistri stradali

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent.n. 22379/2004) ha stabilito che il danneggiato da un sinistro stradale, che ha agito direttamente nei confronti dell'assicuratore per il risarcimento del danno, ha diritto a essere risarcito anche del danno da ritardo nel ricevere il risarcimento, anche in mancanza di una specifica domanda in questo senso. I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che la recente giurisprudenza ha superato "il precedente, maggioritario, orientamento secondo il quale per riconoscere al danneggiato, che ha agito direttamente nei confronti dell'assicuratore per il risarcimento del danno provocatogli dal danneggiante, il pregiudizio economico derivatogli dal ritardo nel ricevere l'indennizzo, era necessaria una specifica, apposita domanda nei confronti dell'assicuratore" e che, l'ultimo orientamento tende a riconoscere tale diritto anche in mancanza di una specifica domanda autonoma. Infine la Corte ha precisato che "nell'azione diretta proposta dal danneggiato in un incidente stradale nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile, ai sensi dell'art. 18 legge n.990 del 1969, la domanda di integrale risarcimento del danno deve ritenersi comprensiva sia della somma rappresentata dal massimale di polizza, sia delle altre somme che al massimale possono essere aggiunte per interessi moratori, rivalutazione monetaria e spese".

Leggi la motivazione della sentenza

Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Sentenza n. 22379 del 29/11/2004

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deducono i ricorrenti: "Violazione o falsa applicazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in merito alla mancata condanna alla corresponsione degli interessi moratori nei confronti della società Fondiaria Assicurazioni s.p.a.".

La domanda avanzata in primo grado dinanzi al Tribunale di Pisa era comprensiva anche della richiesta degli interessi dipendenti dal mancato tempestivo adempimento da parte dell'assicurazione.

Infatti le conclusioni di primo grado erano del seguente tenore: "... condannare la società La Fondiaria s.p.a., nella qualità, a pagare agli attori ... il risarcimento dei danni tutti, personali, morali e materiali patiti, nonché a rimborsare agli stessi le somme erogate in dipendenza del decesso della loro congiunta ... con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data della richiesta al saldo e con gli interessi di legge sulla somma rivalutata sempre per lo stesso periodo, con ogni conseguenziale pronuncia di ragione e di legge.." Pertanto la domanda non era generica e ricomprendeva invece la condanna al pagamento degli interessi moratori dipendenti dal comportamento defatigatorio dell'assicurazione, mantenuto anche in appello. Il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione da parte dell'assicuratore determina a favore dei danneggiati il diritto alla percezione degli interessi moratori ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., calcolati sul massimale di polizza, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla richiesta di cui all'art. 22 legge 990/1969, essendo nella specie accertabile la fondatezza della richiesta risarcitoria e quindi della responsabilità dell'assicuratore per non averla soddisfatta in base alle modalità del sinistro, desumibili dal rapporto dei CC..

Conseguentemente i danneggiati, nel lamentare in appello la mancata corresponsione degli interessi oltre il massimale non hanno proposto una domanda nuova.

La censura è fondata alla luce della recente giurisprudenza di questa Sezione che ha superato il precedente, maggioritario, orientamento secondo il quale per riconoscere al danneggiato, che ha agito direttamente nei confronti dell'assicuratore per il risarcimento del danno provocatogli dal danneggiante, il pregiudizio economico derivatogli dal ritardo nel ricevere l'indennizzo, era necessaria una specifica, apposita domanda nei confronti dell'assicuratore. L'ultimo orientamento, infatti, valorizzando la considerazione che il fatto costitutivo del diritto ad ottenere il risarcimento del predetto pregiudizio è il ritardo colpevole dell'assicuratore nell'adempiere il suo obbligo (Cass. 10725/2003), e richiamando qualche precedente decisione di questa stessa Sezione secondo la quale "nell'azione diretta proposta dal danneggiato in un incidente stradale nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile, ai sensi dell'art. 18 legge n.990 del 1969, la domanda di integrale risarcimento del i danno deve ritenersi comprensiva sia della somma rappresentata dal massimale di polizza, sia. delle altre somme che al massimale possono essere aggiunte per interessi moratori, rivalutazione monetaria e spese" (Cass. 5/1994 e 5270/2000) ha concluso che l'allegazione, da parte del danneggiato, della costituzione in mora dell'assicuratore, ai sensi dell' art. 22 legge 990/1969, accompagnata dalla domanda di condanna di questo al pagamento degli interessi moratori e di maggior danno da svalutazione monetaria sulla somma capitale a titolo di risarcimento ovvero anche soltanto dalla domanda di integrale risarcimento del danno non può non significare, anche in assenza di formale domanda in tal senso, domanda di condanna dell'assicuratore a risarcirgli anche il danno da ritardo nel ricevere il risarcimento, e benché l'ammontare complessivo possa superare il massimale di polizza. Diversamente opinando, infatti, si attribuirebbe al danneggiato una volontà abdicativa del corrispondente suo diritto ad una parte dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale, certamente in contrasto con la sua volontà di esser risarcito invece di essi nella loro totalità, e quindi compresi quelli conseguenti al fatto illecito dell'assicuratore e perciò autonomo da quello del danneggiante per aver colpevolmente tardato nel corrispondergli l'indennizzo il cui danno, in quanto il debito indennitario è di valuta, è disciplinato dall'art. 1224 cod. civ. (primo e secondo comma, cod. civ).

Questo criterio interpretativo della domanda del danneggiato deve esser ribadito e perciò la sentenza di appello va cassata in relazione alla responsabilità inframassimale della s.p.a. La Fondiaria, dichiarata dai
giudici di appello sul presupposto che la relativa domanda è stata formulata dai P. espressamente soltanto in comparsa conclusionale in primo grado, e la causa va rinviata per un nuova interpretazione della stessa, contenuta nell'atto di citazione e precisata nel corso del giudizio e fino all'udienza di conclusioni, secondo la disciplina dettata dall'art. 184 cod. proc. civ. nella formulazione previgente alla novella introdotta con legge 353/1990 applicabile ratione temporis alla luce del criterio innanzi richiamato al fine di accertare poi l'eventuale colpevolezza della mora del Fondo di Garanzia nel corrispondere l'indennizzo ai P..

Concludendo il ricorso va accolto.

I giudici del rinvio provvederanno altresì a liquidare le spese, anche del giudizio di Cassazione.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso: cassa e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze, anche per le spese del giudizio di Cassazione.







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