Per la Cassazione l'assicurazione è tenuta, nei limiti del massimale, a risarcire tutto quanto dovuto dall'avvocato al cliente vittorioso nel giudizio di responsabilità professionale

di Lucia Izzo - La compagnia di assicurazione deve garantire l'avvocato, sempre nei limiti del massimale, per tutto il risarcimento da questi dovuto al cliente, vittorioso nel giudizio di responsabilità professionale. In particolare, in tale somma sono comprese anche le spese di giudizio che rappresentano un accessorio della somma liquidata per i danni in favore del terzo danneggiato.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 24159/2018 (qui sotto allegata).

Il caso

Un avvocato era accusato dal cliente di aver lasciato scadere il termine previsto per proporre opposizione avverso un decreto ingiuntivo. L'assistito sosteneva la sussistenza del nesso causale tra la condotta inadempiente del professionista e il danno subito, evidenziando la ragionevole probabilità di esito favorevole dell'opposizione poiché avrebbe potuto dimostrare di aver estinto il debito.


Il Tribunale rigettava sia la domanda attorea che quella di manleva avanzata dall'avvocato nei confronti della sua compagnia assicuratrice. La Corte d'Appello, invece, ritenendo la colpa del professionista, decideva per il risarcimento del cliente.


Riguardo alla posizione dell'assicuratore, riteneva operante lo scoperto contrattuale del 10% e, a causa della mancata produzione delle condizioni generali contratto, escludeva dalla garanzia l'importo delle spese legali della controparte vittoriosa in giudizio.

Assicurazione avvocati: la compagnia rifonde anche le spese processuali

Una decisione che il professionista impugna in Cassazione, evidenziando come il giudice a quo abbia disatteso il principio generale che stabilisce che la copertura assicurativa è estesa a tutto quanto l'assicurato deve pagare al terzo, in conseguenza dei fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione e così anche alle spese di lite della controparte vittoriosa nel giudizio, in quanto accessorie all'obbligazione risarcitoria.


Una doglianza considerata fondata dagli Ermellini secondo cui le spese processuali, distinte da quelle sopportate dall'assicuratore per resistere alla domanda del danneggiato e regolate dal terzo comma dell'articolo 1917 c.c., costituiscono, secondo costante giurisprudenza, un accessorio dell'obbligazione risarcitoria e gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza (ex multis, Cass. n. 5242/2004).


Pertanto (cfr. Cass. n. 20322/2002), in tema di assicurazione della responsabilità civile, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato, ivi compresa quella relativa alle spese processuali cui l'assicurato, eventualmente in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso.


Pertanto, decidendo nel merito, i giudici condannano la società assicuratrice alla rifusione, in favore dell'avvocato ricorrente, delle spese del giudizio di primo grado e di appello, oltre che per il giudizio di legittimità, oltre rimborso forfettario ed accessori.

Cass., III civ., sent. n. 24159/2018

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