La presentazione dell'istanza e l'adesione della parte invitata

Avv. Luisa Camboni - Il procedimento di mediazione prende avvio con la presentazione di un'istanza all'organismo di mediazione.

Chi può presentare l'istanza?

La risposta è contenuta nell'art. 2 del decreto legislativo n. 28/2010 dove si legge che l'istanza può essere presentata da "chiunque voglia accedere alla mediazione" specificando che possono essere oggetto di mediazione le controversie civili e commerciali con esclusione di tutte quelle controversie concernenti i diritti indisponibili delle parti.

Sotto l'aspetto formale il Legislatore non ha previsto una forma ad hoc, ciò significa che l'istanza può essere redatta in forma libera indicando necessariamente l'Organismo di Mediazione cui è diretta, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

Altro requisito che deve essere indicato è il valore della domanda - necessario sia per verificare l'eventuale registrazione (richiesta per i verbali di valore superiore a 50.000 euro), sia per determinare il compenso del mediatore.

Quanto ai documenti da allegare all'istanza nulla è indicato, ma è consigliabile allegare tutta la documentazione inerente la controversia al fine di consentire al mediatore di conoscere appieno tutti gli aspetti della lite.

Si noti bene: l'istanza di mediazione nel momento in cui viene comunicata alle altre parti interrompe la prescrizione.

La mediazione è obbligatoria nelle seguenti materie:

- Condominio;

- diritti reali;

- divisione;

- successioni ereditarie;

- patti di famiglia;

- locazione;

- comodato;

- affitto di aziende;

- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;

- e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;

- contratti assicurativi, bancari e finanziari.

In tutte queste materie, la parte che intende agire in giudizio ha l'onere di tentare la mediazione, con l'assistenza di un avvocato, che deve, chiaramente e per iscritto, informare il proprio assistito, sia della possibilità di procedere alla mediazione e delle relative agevolazioni fiscali, sia dei casi in cui il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il giudice, qualora rilevi la mancata allegazione del documento all'atto introduttivo del giudizio, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

L'adesione della parte invitata

La parte invitata che decide di aderire alla procedura di mediazione deve corrispondere le spese di procedura ed il compenso per il mediatore secondo il tariffario approvato dal Ministero della Giustizia. Anche la parte che aderisce deve farsi assistere da un avvocato.

Chi scrive ritiene necessario precisare che la parte invitata può aderire alla procedura di mediazione anche proponendo domanda riconvenzionale.

Se la parte invitata non compare che succede?

In questa ipotesi è prevista una sanzione ex art. 8 del d.lgs 28/2010, novellato dal d.l. 69/2013, convertito in L. 98/2013, comma 4bis.

Quanto alla durata la procedura di mediazione ha una durata massima di tre mesi.

Avv. Luisa Camboni

Via Muraglia 57 - 09025 Sanluri (CA)

Tel./Fax 0707567928

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Mail: avv.camboni@tiscali.it

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