La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 49085/2004) ha stabilito che "la quantità di Kg. 1,5 circa di cocaina pura, pari a 10,442 dosi droganti, non integra di per se un quantitativo ingente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 comma 2 D.P.R. n. 309 del 1990, a meno che in relazione alle caratteristiche dell'offerta di droga, alla sua capacità di diffusione e alle condizioni di assorbimento del mercato di riferimento esso determini in concreto un pericolo alla salute pubblica di elevata intensità".
I Giudidi di Piazza Cavour hanno precisato che "il dato quantitativo, considerato nella sua nuda oggettività, realizza la fattispecie descritta dall'art. 80 comma 2 D.P.R. n. 309 del 1990 solo quando esso appaia di per sè esorbitante rispetto alla normale fenomenica del traffico di stupefacente, così da rappresentare un gravissimo pericolo per la salute pubblica in relazione al grande numero, in assoluto, dei possibili consumatori" e che "quando invece l'aspetto ponderale non si presenti in termini di eccezionalità, come nel caso di specie, deve operarsi una valutazione della quantità e della qualità della droga rispetto alla salute pubblica tenendo conto del contesto, in relazione all'offerta di droga, alla sua capacità di diffusione e alle condizioni di assorbimento del mercato di riferimento".
Con questa decisione i Giudici hanno cancellato l'aggravante che era stata applicata ad uno spacciatore condannato a sette anni di reclusione e a 30.000 Euro di multa per detenzione a fini di spaccio di un chilo e mezzo di cocaina pura nella periferia della Capitale.
DIRITTO
Il ricorso appare fondato con riferimento al punto relativo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità di sostanza stupefacente, che è assorbente rispetto alle ulteriori censure.
La Corte di appello ha ritenuto che un quantitativo di Kg. 1, 5 circa di cocaina pura, pari a 10.442 dosi droganti, era in grado di soddisfare un rilevante numero di tossicodipendenti, il tutto, in applicazione del mero criterio quantitativo, correlato al numero delle dosi droganti, privilegiato da parte della giurisprudenza di legittimità (Sez. VI, u. p. 4 novembre 2003, Alushay; Sez. IV, c.c. 27 novembre 2003, Esposito), non potendosi invece fare riferimento al mercato di destinazione della droga e all’eventuale sua saturazione, non facilmente accertabile, anche per il carattere clandestino del commercio (nello stesso senso, Cass., sez. VI, 12 luglio 2001, Serra De Stasio).
Ma, ad avviso del Collegio, il dato quantitativo, considerato nella sua nuda oggettività, realizza la fattispecie descritta dall’art. 80 comma 2 D.P.R. n. 309 del 1990 solo quando esso appaia di per sè esorbitante rispetto alla normale fenomenica del traffico di stupefacente, così da rappresentare un gravissimo pericolo per la salute pubblica in relazione al grande numero, in assoluto, dei possibili consumatori (Cass., sez. VI, u. p. 9 novembre 2000, Ruzi).
Quando invece l’aspetto ponderale non si presenti in termini di eccezionalità, come nel caso di specie, deve operarsi una valutazione della quantità e della qualità della droga rispetto alla salute pubblica tenendo conto del contesto, in relazione all’offerta di droga, alla sua capacità di diffusione e alle condizioni di assorbimento del mercato di riferimento (v. Cass., sez. VI, u. p. 24 febbraio 2003, Balti; Cass., sez. VI, u. p. 25 giugno 1999, Scandinaro; Cass., sez. VI, u. p. 6 maggio 1998, Orilio).
Nella specie, non emerge dalla sentenza impugnata quale fossero i canali di approvvigionamento della sostanza da parte dell’imputato, quale fosse la destinazione della droga (se destinata al consumo di tossicodipendenti o ad altri spacciatori), quale fosse l’ambito territoriale nel quale essa era destinata ad essere commercializzata, quale fosse la tipologia degli eventuali acquirenti.
Va quindi affermato il seguente principio di diritto: la quantità di Kg. 1, 5 circa di cocaina pura, pari a 10,442 dosi droganti, non integra di per se un quantitativo ingente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80 comma 2 D.P.R. n. 309 del 1990, a meno che in relazione alle caratteristiche dell’offerta di droga, alla sua capacità di diffusione e alle condizioni di assorbimento del mercato di riferimento esso determini in concreto un pericolo alla salute pubblica di elevata intensità.
La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma che, nel nuovo giudizio, ai fini della valutazione della sussistenza della contestata aggravante, si atterrà al principio sopra enunciato.P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante della ingente quantità di sostanza stupefacente e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto.
Così deciso addì 10 dicembre 2004.
Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2004.
Leggi la motivazione della sentenza
Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, Sentenza n.49085/2004DIRITTO
Il ricorso appare fondato con riferimento al punto relativo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità di sostanza stupefacente, che è assorbente rispetto alle ulteriori censure.
La Corte di appello ha ritenuto che un quantitativo di Kg. 1, 5 circa di cocaina pura, pari a 10.442 dosi droganti, era in grado di soddisfare un rilevante numero di tossicodipendenti, il tutto, in applicazione del mero criterio quantitativo, correlato al numero delle dosi droganti, privilegiato da parte della giurisprudenza di legittimità (Sez. VI, u. p. 4 novembre 2003, Alushay; Sez. IV, c.c. 27 novembre 2003, Esposito), non potendosi invece fare riferimento al mercato di destinazione della droga e all’eventuale sua saturazione, non facilmente accertabile, anche per il carattere clandestino del commercio (nello stesso senso, Cass., sez. VI, 12 luglio 2001, Serra De Stasio).
Ma, ad avviso del Collegio, il dato quantitativo, considerato nella sua nuda oggettività, realizza la fattispecie descritta dall’art. 80 comma 2 D.P.R. n. 309 del 1990 solo quando esso appaia di per sè esorbitante rispetto alla normale fenomenica del traffico di stupefacente, così da rappresentare un gravissimo pericolo per la salute pubblica in relazione al grande numero, in assoluto, dei possibili consumatori (Cass., sez. VI, u. p. 9 novembre 2000, Ruzi).
Quando invece l’aspetto ponderale non si presenti in termini di eccezionalità, come nel caso di specie, deve operarsi una valutazione della quantità e della qualità della droga rispetto alla salute pubblica tenendo conto del contesto, in relazione all’offerta di droga, alla sua capacità di diffusione e alle condizioni di assorbimento del mercato di riferimento (v. Cass., sez. VI, u. p. 24 febbraio 2003, Balti; Cass., sez. VI, u. p. 25 giugno 1999, Scandinaro; Cass., sez. VI, u. p. 6 maggio 1998, Orilio).
Nella specie, non emerge dalla sentenza impugnata quale fossero i canali di approvvigionamento della sostanza da parte dell’imputato, quale fosse la destinazione della droga (se destinata al consumo di tossicodipendenti o ad altri spacciatori), quale fosse l’ambito territoriale nel quale essa era destinata ad essere commercializzata, quale fosse la tipologia degli eventuali acquirenti.
Va quindi affermato il seguente principio di diritto: la quantità di Kg. 1, 5 circa di cocaina pura, pari a 10,442 dosi droganti, non integra di per se un quantitativo ingente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80 comma 2 D.P.R. n. 309 del 1990, a meno che in relazione alle caratteristiche dell’offerta di droga, alla sua capacità di diffusione e alle condizioni di assorbimento del mercato di riferimento esso determini in concreto un pericolo alla salute pubblica di elevata intensità.
La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma che, nel nuovo giudizio, ai fini della valutazione della sussistenza della contestata aggravante, si atterrà al principio sopra enunciato.P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante della ingente quantità di sostanza stupefacente e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto.
Così deciso addì 10 dicembre 2004.
Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2004.





