Per il Tribunale di Brindisi non si tratta di una quantità di sostanza drogante tale da giustificare l'aggravante di cui all'art. 80 co. 2 d.p.r. n. 309/90

di Valeria Zeppilli - Per il Tribunale di Brindisi, come emerge dalla sentenza n. 479/2019 sotto allegata, il possesso di sedici chilogrammi di marijuana non può essere considerato un presupposto tale da far scattare l'applicazione dell'aggravante del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope prevista dal secondo comma dell'articolo 80 del d.p.r. n. 309/1990.

A tal fine, per il giudice, la quantità di sostanza drogante deve evidentemente essere maggiore.

L'aggravante del quantitativo ingente

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La predetta aggravante, in particolare, prevede un aumento di pena dalla metà a due terzi se il fatto riguarda "quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope"; la pena, invece, è pari a trent'anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 73 del medesimo d.p.r. riguardano delle quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e queste sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.

L'applicazione di tale aggravante determina, peraltro, l'impossibilità di ottenere la concessione dei benefici alternativi alla detenzione in carcere.

La vicenda

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Nel caso di specie, il processo aveva avuto origine dal rinvenimento, nell'autocarro di proprietà

dell'imputato, di oltre 16 chilogrammi di marijuana, contenuti in ventuno involucri e occultati dietro alcune balle di fieno. La sostanza stupefacente, in ragione del dato ponderale, del numero di dosi che era possibile astrattamente ricavare da essa, delle modalità di conservazione e delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato in sede di convalida dell'arresto, era destinata, senza alcun dubbio, a un uso non esclusivamente personale.

La condanna

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Per tale ragione, il Tribunale di Brindisi ha deciso di condannare l'uomo per il reato di cui al comma quinto dell'articolo 73 del d.p.r. numero 309/1990, ma, in tema di trattamento sanzionatorio, come visto, ha decretato l'insussistenza della circostanza aggravante del quantitativo ingente.

Il fatto, tuttavia, è stato comunque reputato sufficientemente grave da non permettere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La pena comminata, in definitiva, tenendo conto che era stato scelto il rito abbreviato, è risultata quella della reclusione di due anni e quattro mesi di reclusione e della multa di 10mila euro.


Si ringrazia l'Avv. Francesco Monopoli per la cortese segnalazione

Scarica pdf sentenza Tribunale di Brindisi numero 479/2019
Valeria Zeppilli

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