La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1600/05, ha stabilito che chi diffama pubblicamente un avversario politico non può invocare l'immunità in quanto manca qualsiasi nesso funzionale con l'attività parlamentare. Più precisamente, i Giudici di Piazza Cavour hanno affermato che “non è invocabile l'improcedibilità dell'azione penale per il reato di diffamazione, ai sensi dell'art. 68 Cost., qualora un deputato proferisca insulti all'indirizzo di un altro deputato, non potendo farsi rientrare tale condotta nel legittimo esercizio dell'attività parlamentare, mancando un qualsiasi nesso funzionale fra la condotta e le attività tipiche o atipiche del Parlamento”.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Mancata conoscenza del processo e "non doversi procedere"
- Analisi del programma di Futuro Nazionale
- Il caso Malagò tra difetto originario di candidabilità e limiti del potere di commissariamento
- L'azienda può togliere i buoni pasto? Uso aziendale, contratto e limiti alla revoca
- Insieme contro la violenza

