La Cassazione fa chiarezza sui margini di discrezionalità del giudice in fase di liquidazione

di Valeria Zeppilli - Legittimi i tagli agli onorari dell'avvocato che assiste un cliente ammesso al gratuito patrocinio. Il giudice, infatti, può benissimo scendere al di sotto dei parametri di massima, laddove ciò sia giustificato dalla natura dell'impegno professionale. Il che risponde al doppio fine di assicurare la difesa tecnica ai non abbienti e di retribuire il legale considerando l'incidenza dei costi sull'intera collettività. A ricordarlo è la Cassazione, che con la sentenza n. 10876/2016 depositata ieri (qui sotto allegata), è intervenuta a fare chiarezza circa i margini di discrezionalità che il giudice ha di liquidare i compensi del difensore in caso di patrocinio a spese dello Stato, nella vigenza della legge 127/2004.

In particolare, con tale pronuncia si è sancito che ai fini della liquidazione il criterio del valore della controversia era solo parimetrico e di massima, con la conseguenza che nulla vieta al giudice di discostarsi da esso anche in difetto nel caso in cui ritenga che l'impegno professionale profuso dal legale sia stato tale da giustificare il "ribasso" tenendo conto dell'incidenza che gli atti dallo stesso assunti abbiano avuto sulla posizione processuale dell'assistito.

Per i giudici, insomma, non può dimenticarsi che alla base della disciplina delle tariffe professionali di cui alla legge numero 127/2004 (applicabile ratione temporis al caso di specie) vi era il criterio della proporzionalità e adeguatezza degli onorari all'attività svolta, con riferimento al quale non può ritenersi risolutivo il disputatum nel momento iniziale della lite.

Piuttosto deve tenersi conto di quanto effettivamente deciso dal giudice: solo in questa sede, infatti, è fissato il valore effettivo della controversia.

Se ciò vale in generale, tale conclusione è resa ancor più forte in caso di gratuito patrocinio dalla previsione di cui all'articolo 82 del TU spese di giustizia, che obbliga espressamente il giudicante a liquidare l'onorario tenendo conto dell'impegno professionale.

Insomma: nel caso di specie, il ricorso presentato da un legale di una srl sottoposta a procedura concorsuale avverso il decreto di liquidazione dei suoi onorari (pari a circa 6mila euro a fronte di una causa del valore di 44 milioni di euro) va rigettato. Il compenso riconosciutogli è congruo considerando l'incidenza degli atti assunti sulla posizione processuale dell'assistito.

Corte di cassazione testo sentenza numero 10876/2016
Valeria Zeppilli

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