L'obbligo della difesa tecnica non contrasta con l'art. 24 della Costituzione

di Valeria Zeppilli - La difesa tecnica in giudizio è un presidio che l'ordinamento garantisce costituzionalmente, rappresentando un rafforzamento della capacità effettiva di chi si rivolge alla giustizia.

Nella fattispecie presa in esame dal Tar ligura (sentenza numero 504 depositata il 18 maggio 2016 qui sotto allegata) il ricorrente, facendo leva sulla sua laurea magistrale in giurisprudenza, nel corso della camera di consiglio, aveva specificato "che la persistente previsione dell'obbligo di conseguire l'abilitazione per essere dotati della capacità di difendere in giudizio risponde ad un'esigenza superata dalla realtà, e contraria all'art. 24 cost.".

Su questo presupposto aveva instaurato il contraddittorio coinvolgendo il Ministero dell'Interno e il Comune di Andora, colpevoli a suo dire di aver illegittimamente apposto sul suo documento d'identità la dicitura "non valido per l'espatrio".

Una tesi che però non ha fatto breccia sui giudici amministrativi i quali hanno ribadito che non è legittimo estendere la possibilità del cittadino di difendersi personalmente rispetto alle ipotesi consentite dalla legge, neanche se questi abbia delle approfondite conoscenze giuridiche che gli derivano dall'aver conseguito una laurea in giurisprudenza.

Per la difesa, infatti, è fondamentale l'assistenza dell'avvocato, salvo che per i casi che è l'ordinamento stesso a rendere eccezioni.

Il TAR Liguria, ha anche ricordato che "la giurisprudenza della Corte Costituzionale si è più volte pronunciata nel senso della piena compatibilità con la Costituzione dell'obbligo di dotarsi di una difesa tecnica".

Il ricorso è stato rigettato.

TAR Liguria testo sentenza numero 504/2016
Valeria Zeppilli

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