Un chilo e mezzo di cocaina pura, pari ad oltre diecimila dosi droganti, non è da considerarsi di per sè una 'ingente quantità'. Lo afferma la Corte di Cassazione che proprio per questo motivo ha cancellato l' aggravante che era stata applicata ad uno spacciatore di origini spagnole condannato a sette anni di reclusione e a 30 mila euro di multa per 'detenzione a fini di spaccio di un chilo e mezzo di cocaina pura' nella periferia di Roma. Secondo la Corte d'appello, lo spacciatore meritava l'applicazione dell'aggravante della ingente quantità della dose perchè 'un chilo e mezzo di cocaina pura, pari a 10.442 dosi droganti, è in grado di soddisfare un rilevante numero di tossicodipendenti'. Per la Suprema Corte, invece, un chilo e mezzo di coca 'non integra di per sè un quantitativo ingente'. Condannato dalla Corte d'appello di Roma, nel novembre 2003 a sette anni di reclusione e a 30 mila euro di multa
, Francisco A. si è rivolto alla Cassazione facendo notare che la quantità di droga con la quale era stato sorpreso non era eccessiva 'considerato anche che il mercato di destinazione era quello romano, certamente non suscettibile di essere influenzato da un simile quantitativo'. La Sesta sezione penale (sentenza 49085/04) ha accolto la protesta dello spacciatore nella parte in cui è stata riconosciuta la sussistenza dell'aggravante per la ingente quantità di sostanza stupefacente, chiarendo che 'un chilo e mezzo di cocaina pura, pari a 10.442 dosi droganti, non integra di per sè un quantitativo ingente, a meno che in relazione alle caratteristiche dell'offerta di droga, alla sua capacità di diffusione e alle condizioni di assorbimento del mercato di riferimento esso determini in concreto un pericolo alla salute pubblica di elevata intensità'. Sarà ora la Corte d'appello di Roma a rideterminare la pena, 'attenendosi al principio' dettato dagli Ermellini.

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