La Cassazione ritiene pienamente legittima la misura inflitta all'insegnante protagonista di episodi di maltrattamento verso gli alunni

di Marina Crisafi - Almeno 500 metri di distanza dalla scuola e dalla casa degli alunni per l'insegnante che si rende protagonista di episodi di maltrattamento. Lo ha sancito la sesta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 19852/2016 (qui sotto allegata), rigettando il ricorso di una maestra di sostegno nei cui confronti il gip aveva applicato la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese oltre a quello di comunicare con le stesse con qualsiasi mezzo informatico.

Nella vicenda, la donna era chiamata a rispondere del reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. ai danni di alcune alunne affette da handicap che erano state dalla stessa strattonate, ingiuriate e vessate in più occasioni, con comportamenti (spinti finanche al divieto di usare i servizi igienici e colpire gli arti inferiori) protrattisi nel tempo (sin dall'inizio dell'anno scolastico) con cadenza quotidiana, tanto da ingenerare nelle minore condizioni di timore e disagio alla fine rivelate ai genitori.

Secondo l'insegnante, il reato in questione non era da ritenersi configurato in quanto mancava l'elemento psicologico del reato, avendo la stessa agito con finalità didattiche. Illegittima anche l'ordinanza cautelare che vietava la frequentazione di determinati luoghi senza una specifica indicazione.

Ma la Cassazione non fa sconti e respinge il ricorso. Non ci sono dubbi sulla materialità del reato contestato che richiede "più atti che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o morale del soggetto passivo infliggendogli abitualmente tali sofferenze". Pienamente legittima poi la misura cautelare dell'interdizione di frequentare certi luoghi nonostante l'erroneità riscontrata. Quest'ultima infatti non determina né l'inefficacia della misura né la sua nullità radicale ma soltanto una illegittimità emendabile attraverso l'intervento del tribunale del riesame che, di fatto, ha individuato i luoghi vietati, come le abitazioni di residenza delle alunne e la scuola dalle stesse frequentata.

Cassazione, sentenza n. 19852/2016

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