Rischia una multa il papà che nega l'affetto ai propri figli. Per salvarsi dalla condanna penale, sancisce la Corte di Cassazione, non basta garantire alla prole il mantenimento, bisogna soprattutto stare loro vicino e non privarli delle 'minime attenzioni che si connettono ai doveri elementari del genitore'. A fare le spese della pronuncia di piazza Cavour, Leonello S., un papà 56enne marchigiano che si è visto rendere definitiva la condanna ad una multa di mille euro 'per avere violato gli obblighi di assistenza morale' al figlio affetto da handicap. Per la Suprema Corte non importa se quel genitore garantiva l' 'assistenza materiale' al figlio come stabilito dal giudice civile in sede di separazione, la sua colpa è stata quella di avere fatto mancare 'l'assistenza forse più rilevante, di carattere morale' al figliolo. Di qui la condanna 'simbolica'. Denunciato dalla ex moglie Silvana, Leonello veniva condannato dalla Corte d'appello di Ancona ad una multa
di mille euro, ottobre 2003, 'per avere violato gli obblighi di assistenza, in specie morale' (art. 570 c.p.) nei confronti del figlio minore Diego'. Contro la condanna, il padre ha protestato in Cassazione ma la Sesta sezione penale ha respinto il ricorso imponendogli di pagare la multa simbolica. Scrivono gli Ermellini nella sentenza 49058/04 che il padre, negando l'affetto al figlio, 'ha tenuto una condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie sottraendosi agli obblighi di assistenza inerenti la sua qualità di genitore del figlio minore Diego'. Un 'obbligo', sottolinea piazza Cavour, 'da intendere comprensivo non soltanto dell'assistenza materiale ma anche di quella, forse più rilevante, di carattere morale e affettivo'. Per effetto della bocciatura del ricorso, il padre oltre alla multa pagherà anche le spese processuali.

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